A2C - Consulenza tecnica specialistica News Antincendio DPR 151/2011- Semplificazione Antincendio
DPR 151/2011- Semplificazione Antincendio
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News Antincendio

vvffIl 7 ottobre 2011 entra in vigore il DPR 151/2011, riguardante la semplificazione delle procedure di prevenzione incendi. Tale decreto pone sotto il regime di autocertificazione le attività che presentano una categoria di rischio basso, inserite in un apposito elenco. Nella sezione Download del sito A2C è scaricabile gratuitamente il DPR e l'elenco della tipologia di attività suddivise secondo la classificazione del rischio incendio.

 

Tutte le attività produttive vengono suddivise in 3 categorie:

  • "A" - Attvività semplici - è sufficiente il deposito di un modello asseverato (“segnalazione certificata di inizio attività”) da parte di un tecnico abilitato; i VVF effettueranno delle visite di controllo a campione.
  • "B" - Atività mediamente complesse - è necessario il deposito di un progetto, che sarà esaminato entro 60 giorni; i VVF effettueranno delle visite di controllo a campione.
  • "C" - Attività complesse - è necessario il deposito di un progetto, che sarà esaminato entro 60 giorni,  ma in questo caso i controlli dei VVF avverranno a tappeto.

Per la maggior parte delle attività, il titolare ha l'obbligo di rinnovo periodico della conformità antincendio ogni cinque anni.

Tale DPR non si applica ad attività produttive a rischio incendio rilevante.

A titolo di esempio sono classificate "A" le seguenti attività:

  • Attività dove è presente un gruppo elettrogeno sussidiario ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva tra 25 kW e 350 kW.
  • Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con posti-letto tra 25 e 50.
  • Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con un numero di persone tra 100 e 150;
  • Azende e uffici, di qualsiasi tipo, con un numero di persone tra 300 e 500.

A titolo di esempio sono classificate "B" le seguenti attività:

  • Officine e laboratori con saldatura e taglio di metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con un numero di addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio tra 5 e 10.
  • Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con un numero di addetti tra 5 e 10.
  • Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi tra 50.000 kg e 100.000 kg.
  • Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito tra a 5.000 kg e 50.000 kg.
  • Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori tra 5.000 kg e 50.000 kg.
  • Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con 25-50 addetti.

A titolo di esempio sono classificate "C" le seguenti attività:

  • Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg.
  • Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
  • Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.
  • Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive per oltre 100 persone.
Ultimo aggiornamento Sabato 08 Giugno 2013 10:23