A2C - Consulenza tecnica specialistica News Campi elettromagnetici Obbligo valutazione dei campi elettromagnetici al 01/07/2016
Obbligo valutazione dei campi elettromagnetici al 01/07/2016
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News Campi elettromagnetici

Campi elettromagneticiCon la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, è stato fissato il termine per la valutazione al 1° luglio 2016.

In particolare nella Normativa italiana, l’ esposizione ai campi elettromagnetici è attualmente disciplinata dal titolo VIII, capo IV del d.lgs. 81/2008, le cui disposizioni entrano in vigore alla data fissata per il recepimento della direttiva 2004/40/CE (ex art. 306 d.lgs. 81/2008). L’abrogazione della 2004/40/CE e l’entrata in vigore della nuova 2013/35/UE spostano tale termine al 01/07/2016.

Entro tale data tutti i Datori di lavoro dovranno obbligatoriamente effettuare una valutazione dei campi elettromagnetici presenti nell'attività lavorativa.

La mancata valutazione comporta le seguenti sanzioni:

  • arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 (art. 219 c. 1 lett. a);
  • arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00 (art. 219 c. 1 lett. b).

Ma non saranno sanzionabili gli eventuali inadempimenti a specifici articoli del ns. D.Lgs 81/08, Titolo VIII, Capo IV.

La 2013/35/UE contiene 4 allegati che riguardano:

  • Allegato I: Grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici.
  • Allegato II: Effetti non termici: valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz.
  • Allegato III: Effetti termici, valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz.
  • Allegato IV: Tavola di concordanza (fra la presente direttiva e la direttiva 2004/40/CE).

Secondo la Direttiva 2013/35/UE il rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE) deve essere verificato in prima battuta sulla base di informazioni facilmente accessibili; se tali informazioni non permettano di stabilire con certezza il rispetto dei VLE allora la valutazione dovrà essere effettuata sulla base di misurazioni e calcoli.

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Aggiornamento di agosto 2016

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 Il Decreto Legislativo N.159 del 1 AGOSTO 2016  (GU N. 192 del 18-8-2016) ha recepito in Italia la DIRETTIVA 2013/35/UE e ha per titolo:“Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”.

Con questa normativa i limiti sono stati divisi in due categorie: limiti per gli effetti sensoriali e per quelli sanitari. Si assume che i limiti per gli effetti sensoriali siano più bassi e in certe condizioni controllate si possano anche superare. Inoltre, c'è un richiamo alla legge quadro per la protezione dei campi elettromagnetici per la popolazione generale che permette di agganciarsi anche alla distinzione tra lavoratori professionalmente esposti e non esposti ed una maggiore attenzione verso la tutela dei soggetti particolarmente sensibili, quali ad esempio portatori di pacemaker e dispositivi elettronici impiantati, anche in termini di obblighi di formazione specifica. In particolare i lavoratori esposti a CEM sono quei lavoratori che per la loro specifica mansione sono esposti ai campi elettromagnetici.

In particolare: "I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all’articolo 212, e all’articolo 208, commi 3, 4e 5. Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifi ca di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate con le modalità di cui all’articolo 53."
VLE = Valore limite di esposizione
VA = Valore di attenzione
Si riporta uno stralcio delle tabelle, ma per approfondimento di rimanda al Decreto.

CEM-VLE

CEM-VA

 

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Aggiornamento Maggio 2024

 

ATTENZIONE: novità legislativa
A seguito della Legge 214/2023 a partire dal 29/04/2024 il limite è passato da 6 V/m a 15 V/m. In particolare all'articolo 10 comma 2:
"...sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensita' di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensita' di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densita' di potenza D.".
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 Video di approfondimento:

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Per chi vuole ascoltare l'articolo sotto forma di podcast:

 

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Cosa offrono i tecnici dell’A2C

A2CI tecnici dell'A2C eseguono la misurazione dei Campi Elettromagnetici, sia a bassa frequenza e sia ad alta frequenza, negli edifici o nei luoghi di lavoro, permettendo di evidenziare il rispetto dei limiti normativi e l'effettiva esposizione degli utenti a tale rischio. Se necessarie, alla fine della valutazione, saranno anche suggerite delle soluzioni per mitigare l'effetto dei campi o attraverso delle prassi più idonee di utilizzazione e zonizzazione delle aree o installando delle opportune schermature, ove applicabile.

Il costo è variabile a seconda della complessità della misurazione e dal numero di punti di misura.

In ambito residenziale, per appartamenti fino a 100 m2, si può usufruire del servizio di consulenza e misurazione dei campi elettromagnetici ad un prezzo di offerta di 250 € oltre ai costi di trasferta.

Il presente servizio è attivo solo nelle province di Salerno e Avellino.

 
Contattaci per avere ulteriori informazioni:  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

Il presente servizio è riferito ad impianti situati nei seguenti comuni: Salerno, Cava de' Tirreni, Battipaglia, Scafati, Nocera Inferiore, Eboli, Pagani, Angri, Sarno, Pontecagnano Faiano, Nocera Superiore, Capaccio, Mercato San Severino, Agropoli, Baronissi, Campagna, Castel San Giorgio, Fisciano, Bellizzi, Sala Consilina, Montecorvino Rovella, Giffoni Valle Piana, Pellezzano, Siano, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Montecorvino Pugliano, Roccapiemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, Vallo della Lucania, Vietri sul Mare, Teggiano, Castellabate, Roccadaspide, Camerota, Sapri, Altavilla Silentina, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino, Montesano sulla Marcellana, Albanella, Ascea, Maiori, Bracigliano, Padula, Buccino, Giffoni Sei Casali, Amalfi, Polla, Sassano, Centola, Casal Velino, San Gregorio Magno, Palomonte, Tramonti, Serre, Positano, Oliveto Citra, San Giovanni a Piro, Colliano, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Vibonati, Santa Marina, Pisciotta, Acerno, Caggiano, Minori, Sant'Arsenio, Sanza, Castel San Lorenzo, San Mango Piemonte, Buonabitacolo, Castelnuovo Cilento, Corbara, Montecorice, Ceraso, Ravello, Pollica, Auletta, Atena Lucana, Cetara, Postiglione, Ogliastro Cilento, Novi Velia, Torre Orsaia, Praiano, Salento, Montano Antilia, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Moio della Civitella, Castelcivita, Torchiara, Perdifumo, Valva, San Rufo, Laurino, San Pietro al Tanagro, Trentinara, Rofrano, Monte San Giacomo, Roccagloriosa, Aquara, Calvanico, Omignano, Scala, Laviano, Piaggine, Casaletto Spartano, Sessa Cilento, Gioi, Castiglione del Genovesi, Felitto, Torraca, Futani, Cicerale, Giungano, Ricigliano, Casalbuono, Petina, Orria, Laureana Cilento, Lustra, Alfano, Cannalonga, Perito, Ispani, San Mauro Cilento, Prignano Cilento, Stio, Atrani, Controne, Rutino, Laurito, Bellosguardo, Roscigno, Furore, Stella Cilento, Magliano Vetere, Ottati, Conca dei Marini, Morigerati, Sant'Angelo a Fasanella, Pertosa, San Mauro La Bruca, Corleto Monforte, Castelnuovo di Conza, Salvitelle, Cuccaro Vetere, Sacco, Monteforte Cilento, Tortorella, Santomenna, Campora, Romagnano al Monte, Serramezzana, Valle dell'Angelo, Avellino, Ariano Irpino, Monteforte Irpino, Mercogliano, Solofra, Atripalda, Montoro Inferiore, Cervinara, Montoro Superiore, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Montella, Avella, Serino, Lioni, Montemiletto, Forino, Mugnano del Cardinale, Calitri, Baiano, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo dei Lombardi, Nusco, Altavilla Irpina, Volturara Irpina, Bisaccia, Frigento, Aiello del Sabato, Montecalvo Irpino, Sperone, Pratola Serra, Gesualdo, Rotondi, Lauro, Caposele, Montefalcione, Fontanarosa, Bagnoli Irpino, Manocalzati, Sturno, Flumeri, Montemarano, Sirignano, Contrada, Prata di Principato Ultra, Vallata, Lacedonia, Paternopoli, San Michele di Serino, Venticano, Cesinali, Calabritto, Bonito, Taurasi, Pietradefusi, Quindici, Capriglia Irpina, Chiusano di San Domenico, Roccabascerana, Montefredane, Torella dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Castelfranci, Andretta, Grottolella, Melito Irpino, Quadrelle, Ospedaletto d'Alpinolo, Casalbore, Domicella, Pago del Vallo di Lauro, Aquilonia, Guardia Lombardi, Villanova del Battista, San Sossio Baronia, Marzano di Nola, Castelvetere sul Calore, Moschiano, Sant'Andrea di Conza, Summonte, Lapio, Taurano, San Potito Ultra, Teora, Pietrastornina, Carife, Santa Lucia di Serino, Conza della Campania, Santa Paolina, Montefusco, Torre Le Nocelle, Vallesaccarda, Morra De Sanctis, Scampitella, Luogosano, Zungoli, San Mango sul Calore, Savignano Irpino, Castel Baronia, Candida, Trevico, Cassano Irpino, Villamaina, Tufo, Rocca San Felice, Sant'Angelo all'Esca, Senerchia, Monteverde, San Nicola Baronia, Salza Irpina, Greci, Sant'Angelo a Scala, Parolise, Sorbo Serpico, Torrioni, Chianche, Montaguto, Cairano, Petruro Irpino.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Maggio 2024 19:40