A2C - Consulenza tecnica specialistica News Antincendio Come si calcola la "altezza antincendi" di un palazzo?
Come si calcola la "altezza antincendi" di un palazzo?
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News Antincendio

vvfPer “altezza antincendi” non si intende l’altezza dell’edificio. La definizione, originata dal Decreto Ministeriale 30/11/1983, è: “Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”.

 

AGGIORNAMENTO 2020 !!!!!

Il vecchio D.M. 30.11.1983 definisce l’altezza ai fini antincendio degli edifici civili come l’Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso. Il nuovo codice di prevenzione incendi, il cui allegato tecnico è stato ultimamente aggiornato attraverso il D.M. 18 ottobre 2019, definisce invece l’altezza antincendio come la massima quota dei piani dell’attività, escludendo i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici).

 

La definizione è connessa alle altezze gestibili con l’autoscala dei vigili del fuoco, che ha la possibilità di gestire una altezza di circa 24 metri. Per questa ragione la definizione prende in esame due elementi:

  • il livello esterno più basso, poichè si intende quello più basso possibile dove si può trovare l'autoscala;
  • la soglia della finestra o del balcone più in alto possibile, poichè è quello dove l'autoscala può poggiare, per poi far evacuare le persone presenti e far accedere i Vigili del Fuoco nell'edificio.

Prendiamo quindi in esame i due edifici della figura in basso.

altezza antincendio
Per il calcolo della "altezza antincendi" di un palazzo occorre prendere quindi di riferimento 2 punti:

  1. il livello esterno più basso,
  2. la soglia della finestra o del balcone più in alto.

e calcolare la distanza verticale tra questi due punti.

Nell'edificio "ed.1" l'autoscala potrebbe sostare a sinistra a e destra dell'edificio, ma si prende in considerazione il piazzale a destra poichè più basso dell'altro (la definizione riporta."...al livello del piano esterno più basso..."). All'ultimo piano cè un vano tecnico e non bisogna considerarlo poichè la definizione riporta:"...escluse quelle dei vani tecnici...". Occorre considerare quindi la soglia della finestra all'ultimo piano, poichè la definizione è:"...livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile...". La finestra è l'apertura più alta e la soglia è il suo livello inferiore. Se all'ultimo piano ci fosse stata una finestra ed un balcone, si sarebbe presa in considerazione la soglia della finestra, poichè rappresenta "...Altezza massima...".

Nell'edificio "ed.2" il piano inferiore esterno è lo stesso sia a destra e sia a sinistra dell'edificio. All'ultimo piano è presente una finestrella inserita nel sottotetto, per cui è da prendersi come riferimento la soglia di tale piccola finestra.

Si può notare che l'edificio 1 è più alto dell'edificio 2, ma presenta una altezza antincendio inferiore!

Può essere interessante notare che prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 1/8/2011, n. 151, ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto 94 del D.M. 16/2/1982, si doveva fare riferimento all'altezza in gronda:“altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei VVF all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile” come definita al punto 2.b), penultimo comma, della circolare n. 25 del 2/6/1982, e non all’altezza antincendi (Lett. circ. prot. n. 6140/4122 del 28/3/1987).
Di norma nelle varie regole tecniche di prevenzione incendi viene utilizzata l'"altezza antincendio". Però nel DM 27 luglio 2010 (regola tecnica “attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”) compare la seguente definizione: "Altezza: Altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco all'estradosso del soffitto del più elevato locale adibito ad attività commerciale". Tale definizione è diversa da quelle di "altezza in gronda" o "altezza antincendi".

 

 

 

 

Per approfondimento:

Altezza Antincendi

 

 

Per chi vuole ascoltare l'articolo sotto forma di podcast:

 

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Ultimo aggiornamento Giovedì 01 Dicembre 2022 22:17