A2C - Consulenza tecnica specialistica News Radon Obbligo misura Radon in Campania in tutti i locali a piano terra - L.R.13/2019
Obbligo misura Radon in Campania in tutti i locali a piano terra - L.R.13/2019
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News Radon

CampaniaLa Legge Regionale n.13 del 08/07/2019 impone l’obbligo di misurare la concentrazione di gas Radon in tutte le attività a piano terra. Fanno eccezione solamente i locali residenziali ed i vani tecnici per impianti. Al termine della misura annuale è obbligatoria la trasmissione dei risultati al Comune e all'ARPAC. La mancata attuazione comporta la sospensione della certificazione di agibilità del locale.


A livello mondiale, il Radon è considerato il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi in quanto, accumulandosi all’interno degli ambienti di vita, è la princip

ale causa di tumore al polmone dopo il fumo. 

I tufi, i graniti e i porfidi possono emanare elevate quantità di Radon. Il Radon penetra nelle case attraverso crepe, fessure o punti aperti delle fondamenta. Inoltre, se i suddetti tipi di rocce sono usati come materiali da costruzione, possono emettere loro stessi Radon nell'edificio.
Il Radon e le sostanze che si sviluppano dal suo decadimento, emettono particelle radioattive alfa, beta e gamma. Quando questi isotopi vengono inalati, si depositano nel tessuto polmonare, causando un irraggiamento altamente energetico, che danneggia le cellule epiteliali; tale fenomeno fa incrementare notevolmente le probabilità di contrarre un tumore polmonare. A causa della sua ubiquità, il Radon è il principale pericolo per l'uomo, tra le fonti di radiazioni ionizzanti.

L’unico metodo sicuro per determinare la concentrazione del gas Radon all’interno della propria attività è la misurazione diretta per quanto è dimostrato che edifici adiacenti, con caratteristiche tecniche e costruttive identiche, possono presentare concentrazioni di Radon differenti.

Ingresso

La Legge Regionale 8 Luglio 2019 n.13, riportata nel BURC n.40 del 15/07/2019, ha titolo: "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso" e prescrive la misura di radon, su tutta la Campania, per tutti i luoghi accessibili al pubblico. In particolare per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra, aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva tramite rivelatori a tracce nucleari. La misura deve essere determinata come valore medio ponderale di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale.

Aggiornamento del 05/12/2019: è stato pubblicato il BURC n. 73 del 05/12/2019 con la L.R. 26/2019 del 04/12/2019 che modifica la L.R. 13/2019.

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro i termini indicati nei decreti attuativi della Legge delega 117/2019, come riportato all'art. 3 comma 2 lettera b della L.R. 26/2019 del 04/12/2019, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione della certificazione di agibilità. Il che significa non poter più svolgere l'attività all’interno del locale poiché ritenuto inagibile.

Gli svantaggi di non effettuare la misura del Radon nei tempi previsti e quindi di verdersi sospesa l'agibilità del locale sono:

  1. Possibile chiusura del locale per inagibilità.
  2. Impossibilità di affitto o vendita del locale, per mancanza di agibilità.
  3. Impossibilità di effettuare future richieste al SUAP per subentri, volture, variazioni dell'attività.
  4. Impossibilità di avviare nuove attività nel locale.
  5. In caso di presenza di assicurazioni su danni o eventi avversi, possibile non applicabilità di contratti di assicurazione.

Sebbene la Legge imponga la misura all'esercente, tali effetti negativi si ripercuotono anche sul proprietario, poichè risulterà impossibilitato a disporre del locale ed a trarne un vantaggio economico. E' importante notare che la Legge impone una misura di durata annuale, per cui in caso di non esecuzione nei tempi prescritti, il locale risulterà interdetto per almeno 1 anno, nel frattempo che vengano effettuate le misurazioni.

 

Sintetizzando:

  • La misura del gas Radon deve essere effettuata con dosimetri passivi a tracce nucleari.
  • La misura deve iniziare entro il 16/10/2019.
  • Occorre elaborare un piano di campionamento che stabilisca quanti punti di misura sono descrittivi dei locali e dove posizionarli.
  • Per ogni punto di misura deve essere impiegato 1 dosimetro, nel periodo autunnale-invernale, per un tempo di stazionamento di 6 mesi ed 1 altro dosimetro, nel periodo primaverile-estivo, per altri 6 mesi.
  • I dosimetri vanno analizzati da un laboratorio specializzato in radioprotezione.
  • I risultati dei due semestri vanno mediati ponderalmente e vanno confrontati con il limite di 300 Bq/mc.
  • I risultati della misura annuale, unitamente ad una relazione descrittiva, vanno inviati al Comune e all'ARPAC.
  • In caso di mancato invio il Comune sospenderà l'Agibilità dei locali.
  • Senza agibilità, oltre ad una possibile chiusura del locale, non è possibile effettuare affitti, vendite, subentri, volture, etc.

 

coogle-RadonCampania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa offrono i tecnici dell’A2C

A2C

I professionisti del gruppo A2C hanno una esperienza ultradecennale sia nella misurazione del gas Radon e sia nelle bonifiche dei siti contaminati. Grazie alla interdisciplinarietà di A2C è possibile affrontare gli interventi sia nell'ottica della radioprotezione, con strumenti di rilevazione all'avanguardia, e sia nella caratterizzazione fluidodinamica degli ambienti, mediante modelli matematici ad hoc, sviluppati dagli ingegneri chimici del gruppo.

I tecnici A2C eseguono la misurazione del gas Radon mediante dosimetri passivi a tracce nucleari in comodato d'uso, che vengono disposti in vari punti dell'edificio secondo la UNI ISO 11665-4:2020, in modo da evidenziare sia i livelli di Radon a seguito dell'obbligo derivante dalla L.R. 13/2019, sia l'effettiva esposizione dell'utente a tale rischio. Il rapporto di prova viene firmato da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di III° grado.

L'intervento proposto si componedi 5 fasi:

  1. Sopralluogo ed elaborazione di un Piano di Campionamento conforme alla Norma UNI ISO 11665-4:2020
  2. Disposizione dei dosimetri del 1° semestre in punti strategici dell'edificio, da parte del tecnico.
  3. Ritiro dei dosimetri del 1° semestre e posizionamento dei dosimetri del 2° semestre, da parte del tecnico.
  4. Ritiro dei dosimetri del 2° semestre, da parte del tecnico, ed invio dei dosimetri presso il laboratorio di radioprotezione con sistema qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il rapporto di prova viene firmato da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di III° grado.
  5. Elaborazione della Relazione Finale, da allegare al rapporto di prova del laboratorio; ed inoltro della documentazione al Comune e all'ARPAC.

Il prezzo dell'intervento è legato:

  • al numero di dosimetri impiegati
  • alla superficie dei locali a piano terra/seminterrato/interrato
  • alla distanza dalla sede A2C di Salerno.

Il presente servizio è attivo nelle province di Salerno e Avellino.

 

Contattaci per avere ulteriori informazioni:   Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

 

catacombe 

 

Si riporta la trascrizione della Legge Regionale n.13 del 08/07/2019, riportata nel BURC n.40 del 15/07/2019:

"
...
Legge regionale 8 luglio 2019, n. 13.

“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Campania assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 ed in coerenza con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili), con la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, con il principio di massima cautela e prevenzione, la Regione fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti non destinati alla residenza.

Art. 2
(Piano regionale radon)
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon in ambiente confinato, di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano nazionale radon del Ministero della salute (PNR).
2. La Giunta regionale predispone il Piano con il supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAC) e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), avvalendosi anche dell’eventuale collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca pubblici competenti in materia. Il Piano può essere redatto per stralci territoriali, sulla base delle conoscenze acquisite sul territorio.
3. Il Piano, redatto conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, dispone:
a) l’aggiornamento delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello nazionale;
b) l’individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione;
c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di risanamento degli edifici esistenti a rischio;
d) i limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni, con particolare riguardo ai manufatti da realizzare nelle aree a rischio di cui alla lettera a);
e) le misure di prevenzione e di riduzione dei rischi da esposizione all'emissione di gas radon ed in particolare un sistema per la riduzione dell'esposizione al radon ed ai prodotti del decadimento del radon di vita lunga, anche nell’utilizzo di acqua potabile per uso domestico;
f) il monitoraggio e la prevenzione dei rischi da esposizione al radon anche nell’ambito dell’utilizzo dell’acqua potabile per uso domestico in ambienti confinati che costituisce, insieme al rilascio dal sottosuolo e dai materiali di costruzione, la terza possibile via di esposizione;
g) la realizzazione e la gestione di una banca dati centralizzata delle misure di radon, aggiornata annualmente, quale strumento conoscitivo di supporto alle iniziative di prevenzione;
h) studi di aggiornamento continuo sull’incidenza del gas radon rispetto all’insorgenza delle patologie ed elaborati in collaborazione con l’Osservatorio epidemiologico regionale (OER) e l’ISS;
i) la definizione di un sistema di informazione e divulgazione tra la popolazione, dei rischi connessi all’esposizione al gas radon e delle misure di prevenzione;
l) il procedimento di monitoraggio anche differenziato e sua periodicità per destinazioni urbanistiche e grado di pericolosità dell’esposizione al rischio e modalità di realizzazione di eventuali e necessarie iniziative di risanamento.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa del Piano, costituisce un gruppo di lavoro, a titolo gratuito, composto da rappresentanti di ARPAC, ASL ed Università, che redige le Linee guida relative all’informativa radon.
5. Entro un anno dall’approvazione del Piano, anche per stralcio, i Comuni, la Città metropolitana, le Province e la Regione adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale. Nelle more dell’adeguamento, le prescrizioni del Piano, anche per stralcio, prevalgono su quelle difformi e integrano le relative norme tecniche.

Art. 3
(Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni)
1. Fino all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare la media annua di 200 Becquerel per metro cubo (Bq/m3), misurato con strumentazione passiva e attiva.
2. Il progetto edilizio per le nuove costruzioni di cui al comma 1 deve contenere i dati necessari a dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon nei locali dell’edificio ed in particolare una relazione tecnica dettagliata contenente:
a) indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo;
b) indicazioni sui materiali impiegati per la costruzione;
c) soluzioni tecniche adeguate, in relazione alle tipologie di suolo e di materiali impiegati per la costruzione, idonee ad evitare l’accumulo di gas radon nei diversi locali.
3. Entro e non oltre sei mesi dal deposito della segnalazione certificata presentata ai fini della agibilità devono essere avviate su ogni locale della nuova costruzione le misurazioni del livello di concentrazione, con le modalità previste dall’articolo 4, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
4. Le caratteristiche tecniche derivanti dalla relazione di cui al comma 2 devono essere mantenute in caso di successivi interventi edilizi.
5. L’approvazione dei piani urbanistici generali e attuativi deve essere preceduta da studi preliminari del suolo e del sottosuolo, in grado di definire particolari tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione degli interrati e seminterrati, nonché idonee prescrizioni sull’uso di materiali contaminati e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica.

Art. 4
(Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti)
1. Fino all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per gli edifici esistenti, definiti dalle lettere a) e b), sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:
a) per gli edifici strategici di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, n. 29581 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva e attiva;
b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/m3, misurato con strumentazione passiva.
2. Gli esercenti attività di cui al comma 1, provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddivisa in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) ovvero in più misure la cui somma sia pari ad un anno e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Campania della ASL di riferimento. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.
3. Qualora all’esito delle misurazioni previste dal comma 2, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato dal comma 1, il proprietario dell’immobile presenta al Comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente.
4. Tranne il caso in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, decorsi sessanta giorni dalla presentazione del piano di risanamento, senza che l’autorità comunale abbia notificato osservazioni, ovvero senza che abbia inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di risanamento, il proprietario dell’immobile deve avviare l’esecuzione delle opere previste, con le modalità e i termini contenuti nella stessa proposta di piano di risanamento presentata, purchè compatibili con quelli previsti dalla presente legge e dalla normativa in vigore. In ogni caso la realizzazione delle opere deve avvenire osservando le prescrizioni previste dai commi 5, 6, 7 e 8.
5. Le opere previste dal piano di risanamento, approvato con il procedimento di cui ai commi 2 e 3, devono essere concluse nel termine indicato dall’autorità comunale con lo stesso atto di approvazione, e comunque in un termine non superiore a quello previsto dal comma 3, salvo proroga per un tempo non superiore a ulteriori sei mesi per comprovati motivi oggettivi.
6. Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell’immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale suddivisa in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e dichiara al Comune, con relazione sottoscritta da un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon che ne acquisisce la responsabilità, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.
7. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano presentato, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge. La sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo puntuali verifiche sull’osservanza dei livelli di concentrazione annuale di attività di gas radon e in ogni caso dopo l’espletamento di tutte le attività consequenziali tecnico-amministrative stabilite dall’ordinamento statale in materia di agibilità.
8. Se il proprietario dell’immobile è lo stesso Comune, il soggetto passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente con l’incarico di datore di lavoro dello stesso ente.

Art. 5
(Progetti di recupero e di risanamento)
1. I Comuni, in forma singola od associata, predispongono progetti di recupero e di risanamento degli edifici già esistenti individuati come a rischio ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), nel rispetto dei criteri, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 3, lettera c), del medesimo articolo.
2. In attesa dell'adozione del piano regionale i progetti di cui al comma l sono predisposti in attuazione dei piani stralcio adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
3. Con successiva deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita preventivamente la Commissione consiliare competente, determina i criteri per la valutazione dei progetti e la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità che tenga conto del livello del rischio.

Art. 6
(Norme finali)
1. In conformità con i principi contenuti nell’articolo 1 e fino all’approvazione del Piano previsto dall’articolo 2, la Giunta regionale può ampliare la protezione e la tutela della salute pubblica da rischi derivanti dalla vita negli edifici come individuati con la presente legge, per l’esposizione a radionuclidi differenti dal radon, indicando i livelli limite di concentrazione di attività da radiazioni ionizzanti, anche con differenziazione rispetto alla destinazione e agli usi degli immobili interessati. Il provvedimento della Giunta regionale deve conseguire il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione consiliare competente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione, trascorso il quale si intende espresso favorevolmente.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale può modificare i livelli limite di riferimento per la concentrazione di attività del gas radon di cui agli articoli 3 e 4, in conseguenza di sopravvenute disposizioni comunitarie e nazionali e di evidenze scientifiche e provvedere a differenziare il procedimento di monitoraggio e di risanamento previsto dagli articoli 3, 4 e 5, con riferimento alle eventuali ulteriori fonti di radiazione individuata e nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità, efficacia e non aggravamento del procedimento amministrativo.
3. La Regione Campania è autorizzata a stipulare protocolli d'intesa con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per la diffusione sul territorio regionale di "Sportelli radon" in grado di rispondere ad ogni necessità del cittadino riguardante il problema radon attraverso i servizi di informazione, misurazione e valutazione del rischio.

Art. 7
(Norma Finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca
..."

 

Legge


Nella sezione Download del sito A2C è scaricabile gratuitamente tale Legge Regionale n.13 del 08/07/2019, così come riportata nel BURC n.40 del 15/07/2019.

 

 

 

 

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Il presente servizio è riferito ad impianti situati nei seguenti comuni: Salerno, Cava de' Tirreni, Battipaglia, Scafati, Nocera Inferiore, Eboli, Pagani, Angri, Sarno, Pontecagnano Faiano, Nocera Superiore, Capaccio, Mercato San Severino, Agropoli, Baronissi, Campagna, Castel San Giorgio, Fisciano, Bellizzi, Sala Consilina, Montecorvino Rovella, Giffoni Valle Piana, Pellezzano, Siano, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Montecorvino Pugliano, Roccapiemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, Vallo della Lucania, Vietri sul Mare, Teggiano, Castellabate, Roccadaspide, Camerota, Sapri, Altavilla Silentina, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino, Montesano sulla Marcellana, Albanella, Ascea, Maiori, Bracigliano, Padula, Buccino, Giffoni Sei Casali, Amalfi, Polla, Sassano, Centola, Casal Velino, San Gregorio Magno, Palomonte, Tramonti, Serre, Positano, Oliveto Citra, San Giovanni a Piro, Colliano, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Vibonati, Santa Marina, Pisciotta, Acerno, Caggiano, Minori, Sant'Arsenio, Sanza, Castel San Lorenzo, San Mango Piemonte, Buonabitacolo, Castelnuovo Cilento, Corbara, Montecorice, Ceraso, Ravello, Pollica, Auletta, Atena Lucana, Cetara, Postiglione, Ogliastro Cilento, Novi Velia, Torre Orsaia, Praiano, Salento, Montano Antilia, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Moio della Civitella, Castelcivita, Torchiara, Perdifumo, Valva, San Rufo, Laurino, San Pietro al Tanagro, Trentinara, Rofrano, Monte San Giacomo, Roccagloriosa, Aquara, Calvanico, Omignano, Scala, Laviano, Piaggine, Casaletto Spartano, Sessa Cilento, Gioi, Castiglione del Genovesi, Felitto, Torraca, Futani, Cicerale, Giungano, Ricigliano, Casalbuono, Petina, Orria, Laureana Cilento, Lustra, Alfano, Cannalonga, Perito, Ispani, San Mauro Cilento, Prignano Cilento, Stio, Atrani, Controne, Rutino, Laurito, Bellosguardo, Roscigno, Furore, Stella Cilento, Magliano Vetere, Ottati, Conca dei Marini, Morigerati, Sant'Angelo a Fasanella, Pertosa, San Mauro La Bruca, Corleto Monforte, Castelnuovo di Conza, Salvitelle, Cuccaro Vetere, Sacco, Monteforte Cilento, Tortorella, Santomenna, Campora, Romagnano al Monte, Serramezzana, Valle dell'Angelo, Avellino, Ariano Irpino, Monteforte Irpino, Mercogliano, Solofra, Atripalda, Montoro Inferiore, Cervinara, Montoro Superiore, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Montella, Avella, Serino, Lioni, Montemiletto, Forino, Mugnano del Cardinale, Calitri, Baiano, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo dei Lombardi, Nusco, Altavilla Irpina, Volturara Irpina, Bisaccia, Frigento, Aiello del Sabato, Montecalvo Irpino, Sperone, Pratola Serra, Gesualdo, Rotondi, Lauro, Caposele, Montefalcione, Fontanarosa, Bagnoli Irpino, Manocalzati, Sturno, Flumeri, Montemarano, Sirignano, Contrada, Prata di Principato Ultra, Vallata, Lacedonia, Paternopoli, San Michele di Serino, Venticano, Cesinali, Calabritto, Bonito, Taurasi, Pietradefusi, Quindici, Capriglia Irpina, Chiusano di San Domenico, Roccabascerana, Montefredane, Torella dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Castelfranci, Andretta, Grottolella, Melito Irpino, Quadrelle, Ospedaletto d'Alpinolo, Casalbore, Domicella, Pago del Vallo di Lauro, Aquilonia, Guardia Lombardi, Villanova del Battista, San Sossio Baronia, Marzano di Nola, Castelvetere sul Calore, Moschiano, Sant'Andrea di Conza, Summonte, Lapio, Taurano, San Potito Ultra, Teora, Pietrastornina, Carife, Santa Lucia di Serino, Conza della Campania, Santa Paolina, Montefusco, Torre Le Nocelle, Vallesaccarda, Morra De Sanctis, Scampitella, Luogosano, Zungoli, San Mango sul Calore, Savignano Irpino, Castel Baronia, Candida, Trevico, Cassano Irpino, Villamaina, Tufo, Rocca San Felice, Sant'Angelo all'Esca, Senerchia, Monteverde, San Nicola Baronia, Salza Irpina, Greci, Sant'Angelo a Scala, Parolise, Sorbo Serpico, Torrioni, Chianche, Montaguto, Cairano, Petruro Irpino.

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 04 Gennaio 2024 21:04