La Direttiva 2013/59/Euratom, pubblicata il 17/01/2014, ha dettato i limiti di esposizione alle radiazioni gamma (1 mSv/anno) rilasciate dai materiali da costruzione nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Inoltre, per alcuni tipi di materiali (tufo, granito, porfido, pozzolane, lava) sarà obbligatorio, per chi procede all'immissione sul mercato, determinare le concentrazioni di attività dei radionuclidi primordiali: Ra-226, Th-232 e K-40. Tale direttiva dovrà essere inclusa nelle disposizioni nazionali italiane entro il 06/02/2018. E' possibile scarica il testo originale della Direttiva 2013/59/Euratom nella area Download/RiferimentiLegislativi del sito A2C.
In particolare, l'art. 75, riportato di seguito, fissa il limite di radiazioni gamma emesse e rimanda all'allegato VIII per il calcolo dell'indice di concentrazione di attività, ed all'allegato XIII per l'elencazione dei materiali su cui sarà obbligatorio, per chi procede all'immissione sul mercato, di effettuare le misurazioni ed il calcolo.
Articolo 75 - Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione 1. Il livello di riferimento applicabile all'esposizione esterna in ambienti chiusi alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, è fissato a 1 mSv all'anno. 2. Per i materiali da costruzione che sono stati individuati dagli Stati membri come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione, tenendo conto dell'elenco indicativo di materiali di cui all'allegato XIII in riferimento alle radiazioni gamma emesse da tali materiali, gli Stati membri garantiscono che, prima dell'immissione sul mercato di tali materiali: a) siano determinate le concentrazioni di attività dei radionuclidi specificati nell'allegato VIII e che b) siano fornite su richiesta alle autorità competenti informazioni sui risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di concentrazione di attività, nonché altri fattori pertinenti come definito nell'allegato VIII. 3. Per i tipi di materiali da costruzione determinati in base al paragrafo 2 che possono comportare dosi superiori al livello di riferimento, gli Stati membri decidono in merito alle misure appropriate da adottare, che possono comprendere obblighi specifici nell'ambito di norme edilizie pertinenti o restrizioni specifiche sull'uso previsto di tali materiali.
Nell'allegato VIII viene esplicitato la modalità di calcolo delle concentrazioni di attività dei radionuclidi primordiali: Ra-226, Th-232 e K-40.
ALLEGATO VIII - Definizione e uso dell'indice di concentrazione di attività per le radiazioni gamma emesse dai materiali da costruzione di cui all'articolo 75 Ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, per determinati tipi di materiali da costruzione sono determinate le concentrazioni di attività dei radionuclidi primordiali Ra-226, Th-232 (o il suo prodotto di decadimento Ra-228) e K-40. L'indice di concentrazione di attività "I" è dato dalla seguente formula: I = C-Ra226 /300 Bq/kg + C-Th232 /200 Bq/kg + C-K40 /3000 Bq/kg dove C-Ra226, C-Th232 e C-K40 sono le concentrazioni di attività in Bq/kg dei corrispondenti radionuclidi nel materiale da costruzione. L'indice si riferisce alla dose da radiazioni gamma presente in un edificio costruito con un determinato materiale da costruzione, in eccesso rispetto all'esposizione esterna tipica. L'indice si applica al materiale da costruzione e non ai suoi componenti, tranne nei casi in cui tali componenti sono anch'essi materiali da costruzione e in quanto tali sono valutati separatamente. Per l'applicazione dell'indice a tali componenti, in particolare ai residui delle industrie che lavorano materiali contenenti radionuclidi presenti in natura riciclati nei materiali da costruzione, deve essere utilizzato un fattore di suddivisione appropriato. Il valore dell'indice di concentrazione di attività pari a 1 può essere utilizzato come uno strumento di controllo prudenziale per individuare materiali che possono portare al superamento del livello di riferimento di cui all'articolo 75, paragrafo 1. Nel calcolo della dose occorre tener conto di altri fattori, tra cui la densità, lo spessore del materiale, nonché fattori relativi al tipo di edificio e all'uso previsto del materiale (sfusi o superficiali).
Nell'allegato XIII, vengono esplicitati i materiali da costruzione ritenuti a maggior rischio di emissioni gamma; è da precisare che tale lista non è esaustiva poichè, come riportato nel testo, è solo di riferimento.
ALLEGATO XIII - Elenco indicativo dei tipi di materiali da costruzione considerati in riferimento alle radiazioni gamma emesse da tali materiali di cui all'articolo 75 1. Materiali naturali a) Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi). b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui: — granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss); — porfidi; — tufo; — pozzolana; — lava. 2. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui: ceneri volanti; fosfogesso; scorie di fosforo; scorie di stagno; scorie di rame; fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio); residui della produzione di acciaio.
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