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Criteri e limiti nella misura dei Campi Elettromagnetici
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News Campi elettromagnetici

TLCSi definice "non ionizzante" una radiazione quando è associata ad un campo elettromagnetico la cui energia non è sufficiente a rompere i legami molecolari (ionizzare) della materia con cui interagisce. Alle frequenze più elevate, le ampiezze dei vettori elettrico e magnetico sono proporzionali tra loro ed il prodotto di tali ampiezze è proporzionale alla potenza incidente per unità di superficie, che viene misurata in W/m2.

 

 

Per la verifica del rispetto dei limiti si utilizzano principalmente le seguenti grandezze fisiche:

  • il valore efficace del campo elettrico “E”, che si misura in Volt/metro [V/m];
  • il valore efficace del campo magnetico “H”, che si misura in Ampere/metro [A/m];
  • il valore efficace dell’induzione magnetica “B”, che si misura in Tesla [T];
  • il valore del SAR (tasso specifico di assorbimento di energia), che si misura in [W/kg].

Utlizzazione campi a BASSA FREQUENZA (ELF) - Range di frequenza: 0 – 300 Hz:

  • Generazione, distribuzione, trasformazione ed utilizzazione dell’energia elettrica (tipicamente 50 Hz)
  • Applicazioni ad uso medico, industriale, civile e domestico

Utlizzazione campi ad ALTA FREQUENZA E MICROONDE - Range di frequenza: 100 KHz – 300 GHz:

  • Apparati radiotelevisivi, telefonia cellulare, ponti radio, radar etc.
  • Applicazioni ad uso medico, industriale, civile e domestico

ELF

Come si può vedere nell'immagine in alto, che consiste in una simulazione delle correnti interne al corpo derivanti da campi magnetici (a sinistra) e elettrici (a destra) alle basse frequenze, il campo magnetico produce delle correnti indotte nel corpo circa 10 volte maggiori di quello elettrico. Per questa ragione, alle basse frequenze conviene maggiormente monitorare l'intensità del campo magnetico [uT]. Con l’esposizione a campi elettrici a bassa frequenza, nel corpo si producono campi elettrici interni che perturbano considerevolmente il campo incidente. Cariche non uniformi sono indotte sulla superficie del corpo dal campo elettrico esterno e si creano campi elettrici interni che possono generare correnti all’interno del corpo. Con l’esposizione a campi magnetici a bassa frequenza, campi elettrici interni sono prodotti dal campo magnetico che induce un campo elettrico e correnti associate nel tessuto umano. Anche le correnti che scorrono tra regioni di conduttività dei tessuti nel corpo producono campi. La diffusione delle correnti interne derivanti dal campo elettrico si localizza maggiormente verso le gambe poichè esse sono maggiormente vicino al suolo, dove c'è un contatto diretto con il terreno. Ma attenzione, il raffronto del colore delle due figure può trarre in inganno: quella di sinistra ha un fondo scala 10 volte maggiore di quella di destra. Ovvero alle basse frequenze il campo magnetico è molto più pericoloso del campo elettrico .

Nella successiva immagine, invece, si può osservare una simulazione del SAR (tasso di assorbimento specifico di energia) [W/kg] per un campo elettromagnetico, ad alta frequenza, a due diverse frequenze: 40 MHz (a sinistra) e 2000 MHz (a destra); ad esempio secondo la tabella 1 dell'allegato 36 del D.Lgs.81/08 il limite di SAR (tasso specifico di assorbimento di energia) mediato sul corpo intero è 0,4 W/kg ed invece localizzato su capo o tronco è 10 W/kg. Dalla simulazione si può evincere che aumentando la frequenza diminuisce tendenzialmente l'assorbimento da parte del corpo , localizzando gli effetti maggiormente alle estremità.

 

EMF

Risultano a maggiore probabilità di alto rischio CEM le seguenti apparecchiature:

  • Macchinari ed apparati per elettrolisi industriale
  • Saldatori elettrici e forni per fusione
  • Riscaldatori dielettrici
  • Riscaldatori ad induzione
  • Saldatori dielettrici
  • Magnetizzatori e smagnetizzatori industriali
  • Illuminazione alimentata a RF
  • Dispositivi al plasma e a radiofrequenza
  • Diatermia - trattamenti medici che ricorrono ad apparecchiature e dispositivi in grado di erogare alte potenze medie a RF (> 100 mW)
  • Treni e tram
  • Radars
  • Sistemi di controllo integrità elettrici (electric crack detector)

A livello nazionale, la normativa di riferimento sulle emissioni elettromagnetiche è la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), che riorganizza il quadro normative italiano in maniera omogenea stabilendo delle competenze per Stato, Regioni, Province e Comuni.

Finalità della suddetta legge è dettare i principi fondamentali diretti a:

  • a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
  • b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
  • c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

La Legge 22 febbraio 2001, n. 36 introduce alcuni concetti fondamentali quali limite di esposizione, valore di attenzione e obiettivo di qualità. Si riportano di seguito alcune definizioni basilari, contenute nell'articolo 3:

  • Esposizione: condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
  • Limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;
  • Valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
  • Obiettivi di qualità: Criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'art. 8; Valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma l, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
  • Elettrodotto: insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
  • Esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
  • Esposizione della popolazione: ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui al punto precedente e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

Sulla base dell'art. 4, comma 2, lettera (a) della suddetta legge, che prevedeva venissero fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche, è stato poi emanato, su proposta dei Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità, il DPCM 08 luglio 2003 "Fissazione dei limiti massimi di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003. A titolo di misura cautelativa per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolatici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco di 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. L'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica (sempre da intendersi come mediana dei valori nell'arco di 24 ore nelle normali condizioni di esercizio) si applica a i nuovi elettrodotti in corrispondenza alle aree sopra indicate per permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio. Invece per quanto riguarda le alte frequenze occorre far riferimento all'Allegato B, richiamato dall'a rt. 4:

"

Art. 4. Obiettivi di qualita

Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

".

Si riporta di seguito, per comodità di lettura, il suddetto allegato B.

DPCM

Ovvero, riassumendo, per le alte frequenze i limiti di qualità per aree intensamente frequentate sono di 6 V/m per l'intensità di campo elettrico e di 100 mW/m2 per la densità di potenza.

Con D.M. 29 maggio 2008 è stata approvata la metodologia di calcolo per la procedura di misura e valutazione dell'induzione magnetica ed è stata approvata la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, nel pieno rispetto dei principi della Legge Quadro 36/01 e del DPCM 8 luglio 2003.

CavoIl D.I. 381/1998 poneva le norme base per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Tali disposizioni, sebbene sostituite da quelle del DPCM 08 luglio 2003, costituiscono comunque un punto di riferimento indicativo. In particolare l'art. 4 comma 1 e 2 disponeva:

"

Art. 4. Misure di cautela ed obiettivi di qualita'

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico piu' bassi possibile, compatibilmente con la qualita' del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficati e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m2 per la densita' di potenza dell'onda piana equivalente.

".

A livello regionale, in Campania vige la L.R. 24 novembre 2001, n. 13 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" (Pubblicata sul B.U.R.C. del 29 novembre 2001). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 307 del 7 ottobre 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della suddetta legge, tra cui il comma 3 dell'art. 2 secondo cui gli strumenti urbanistici dovevano assicurare la realizzazione del rispetto del valore limite di induzione magnetica, misurata al ricettore, di 0,2 µT in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate, ospedali ed aree urbane, nonché uffici adibiti a permanenza di persone non inferiori a 4 ore giornaliere.

Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6 (data pubblicazione 2008-09, classificazione CEI 211-4 seconda edizione) "Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee e da stazioni elettriche".

l metodi di calcolo previsionale dei campi elettromagnetici sono quelli indicati dalla norma CEI 211-4 (data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6 prima edizione) "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione umana".

 

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Aggiornamento di agosto 2016

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Il Decreto Legislativo N.159 del 1 AGOSTO 2016  (GU N. 192 del 18-8-2016) ha recepito in Italia la DIRETTIVA 2013/35/UE e ha per titolo:“Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”.

Con questa normativa i limiti sono stati divisi in due categorie: limiti per gli effetti sensoriali e per quelli sanitari. Si assume che i limiti per gli effetti sensoriali siano più bassi e in certe condizioni controllate si possano anche superare. Inoltre, c'è un richiamo alla legge quadro per la protezione dei campi elettromagnetici per la popolazione generale che permette di agganciarsi anche alla distinzione tra lavoratori professionalmente esposti e non esposti ed una maggiore attenzione verso la tutela dei soggetti particolarmente sensibili, quali ad esempio portatori di pacemaker e dispositivi elettronici impiantati, anche in termini di obblighi di formazione specifica. In particolare i lavoratori esposti a CEM sono quei lavoratori che per la loro specifica mansione sono esposti ai campi elettromagnetici.

 

In particolare: "I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all’articolo 212, e all’articolo 208, commi 3, 4e 5. Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifi ca di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate con le modalità di cui all’articolo 53."
VLE = Valore limite di esposizione
VA = Valore di attenzione
Si riporta uno stralcio delle tabelle, ma per approfondimento di rimanda al Decreto.

CEM-VLE

CEM-VA

 

 Video di approfondimento:

miniaturaCEM-1

  

 

 

Per chi vuole ascoltare l'articolo sotto forma di podcast:

 

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Cosa offrono i tecnici dell’A2C

A2CI tecnici dell'A2C eseguono la misurazione dei Campi Elettromagnetici, sia a bassa frequenza e sia ad alta frequenza, negli edifici o nei luoghi di lavoro, permettendo di evidenziare il rispetto dei limiti normativi e l'effettiva esposizione degli utenti a tale rischio. Se necessarie, alla fine della valutazione, saranno anche suggerite delle soluzioni per mitigare l'effetto dei campi o attraverso delle prassi più idonee di utilizzazione e zonizzazione delle aree o installando delle opportune schermature, ove applicabile.

Il costo è variabile a seconda della complessità della misurazione e dal numero di punti di misura.

In ambito residenziale, per appartamenti fino a 100 m2, si può usufruire del servizio di consulenza e misurazione dei campi elettromagnetici ad un prezzo di offerta di 250 € oltre ai costi di trasferta.

Il presente servizio è attivo solo nelle province di Salerno e Avellino.

 
Contattaci per avere ulteriori informazioni:   Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Il presente servizio è riferito ad impianti situati nei seguenti comuni: Salerno, Cava de' Tirreni, Battipaglia, Scafati, Nocera Inferiore, Eboli, Pagani, Angri, Sarno, Pontecagnano Faiano, Nocera Superiore, Capaccio, Mercato San Severino, Agropoli, Baronissi, Campagna, Castel San Giorgio, Fisciano, Bellizzi, Sala Consilina, Montecorvino Rovella, Giffoni Valle Piana, Pellezzano, Siano, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Montecorvino Pugliano, Roccapiemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, Vallo della Lucania, Vietri sul Mare, Teggiano, Castellabate, Roccadaspide, Camerota, Sapri, Altavilla Silentina, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino, Montesano sulla Marcellana, Albanella, Ascea, Maiori, Bracigliano, Padula, Buccino, Giffoni Sei Casali, Amalfi, Polla, Sassano, Centola, Casal Velino, San Gregorio Magno, Palomonte, Tramonti, Serre, Positano, Oliveto Citra, San Giovanni a Piro, Colliano, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Vibonati, Santa Marina, Pisciotta, Acerno, Caggiano, Minori, Sant'Arsenio, Sanza, Castel San Lorenzo, San Mango Piemonte, Buonabitacolo, Castelnuovo Cilento, Corbara, Montecorice, Ceraso, Ravello, Pollica, Auletta, Atena Lucana, Cetara, Postiglione, Ogliastro Cilento, Novi Velia, Torre Orsaia, Praiano, Salento, Montano Antilia, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Moio della Civitella, Castelcivita, Torchiara, Perdifumo, Valva, San Rufo, Laurino, San Pietro al Tanagro, Trentinara, Rofrano, Monte San Giacomo, Roccagloriosa, Aquara, Calvanico, Omignano, Scala, Laviano, Piaggine, Casaletto Spartano, Sessa Cilento, Gioi, Castiglione del Genovesi, Felitto, Torraca, Futani, Cicerale, Giungano, Ricigliano, Casalbuono, Petina, Orria, Laureana Cilento, Lustra, Alfano, Cannalonga, Perito, Ispani, San Mauro Cilento, Prignano Cilento, Stio, Atrani, Controne, Rutino, Laurito, Bellosguardo, Roscigno, Furore, Stella Cilento, Magliano Vetere, Ottati, Conca dei Marini, Morigerati, Sant'Angelo a Fasanella, Pertosa, San Mauro La Bruca, Corleto Monforte, Castelnuovo di Conza, Salvitelle, Cuccaro Vetere, Sacco, Monteforte Cilento, Tortorella, Santomenna, Campora, Romagnano al Monte, Serramezzana, Valle dell'Angelo, Avellino, Ariano Irpino, Monteforte Irpino, Mercogliano, Solofra, Atripalda, Montoro Inferiore, Cervinara, Montoro Superiore, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Montella, Avella, Serino, Lioni, Montemiletto, Forino, Mugnano del Cardinale, Calitri, Baiano, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo dei Lombardi, Nusco, Altavilla Irpina, Volturara Irpina, Bisaccia, Frigento, Aiello del Sabato, Montecalvo Irpino, Sperone, Pratola Serra, Gesualdo, Rotondi, Lauro, Caposele, Montefalcione, Fontanarosa, Bagnoli Irpino, Manocalzati, Sturno, Flumeri, Montemarano, Sirignano, Contrada, Prata di Principato Ultra, Vallata, Lacedonia, Paternopoli, San Michele di Serino, Venticano, Cesinali, Calabritto, Bonito, Taurasi, Pietradefusi, Quindici, Capriglia Irpina, Chiusano di San Domenico, Roccabascerana, Montefredane, Torella dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Castelfranci, Andretta, Grottolella, Melito Irpino, Quadrelle, Ospedaletto d'Alpinolo, Casalbore, Domicella, Pago del Vallo di Lauro, Aquilonia, Guardia Lombardi, Villanova del Battista, San Sossio Baronia, Marzano di Nola, Castelvetere sul Calore, Moschiano, Sant'Andrea di Conza, Summonte, Lapio, Taurano, San Potito Ultra, Teora, Pietrastornina, Carife, Santa Lucia di Serino, Conza della Campania, Santa Paolina, Montefusco, Torre Le Nocelle, Vallesaccarda, Morra De Sanctis, Scampitella, Luogosano, Zungoli, San Mango sul Calore, Savignano Irpino, Castel Baronia, Candida, Trevico, Cassano Irpino, Villamaina, Tufo, Rocca San Felice, Sant'Angelo all'Esca, Senerchia, Monteverde, San Nicola Baronia, Salza Irpina, Greci, Sant'Angelo a Scala, Parolise, Sorbo Serpico, Torrioni, Chianche, Montaguto, Cairano, Petruro Irpino.

Ultimo aggiornamento Giovedì 04 Gennaio 2024 21:09