A2C - Consulenza tecnica specialistica News Campi elettromagnetici Obblighi di misura dell'elettromagnetismo entro il 01/07/2016
Obblighi di misura dell'elettromagnetismo entro il 01/07/2016
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News Campi elettromagnetici

EMF819Alcune attività lavorative possono dare luogo ad elevate esposizioni a campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), con possibili rischi per la salute dei lavoratori. A seguito della pubblicazione della Direttiva 2013/35/UE il termine ultimo previsto per la valutazione obbligatoria dei CEM è stato fissato al 01/07/2016.

L'art. 207 del DLgs 81/08 specifica 2 livelli di limite:

  • valori limite di esposizione: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti; tali valori sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera A, tabella 1:

Tabella1-AllXXXVI

  • valori di azione: l'entita' dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensita' di campo elettrico (E), intensita' di campo magnetico (H), induzione magnetica (B), corrente indotta attraverso gli arti (IL), e densita' di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o piu' delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione; tali valori sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.

Tabella2-AllXXXVI

L'art. 209 esplicita gli obblighi del datore di lavoro:
"Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformita' alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche' le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche ((buone prassi)) individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformita' al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.".

La valutazione deve essere effettuata tenendo in considerazione:

  • EMF819Cellulareil livello, lo spettro di frequenza, la durata ed il tipo dell'esposizione;
  • i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;
  • tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
  • effetto indiretto come l'interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
  • effetto indiretto come il rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 microT;
  • effetto indiretto come l'innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
  • effetto indiretto come gli incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
  • l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
  • la disponibilita' di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
  • per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
  • sorgenti multiple di esposizione;
  • esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

La mancata valutazione comporta le seguenti sanzioni:

  • arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 (art. 219 c. 1 lett. a);
  • arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00 (art. 219 c. 1 lett. b).

Nel caso di superamento dei valori di azione, secondo l'art. 210, il datore di lavoro ha l'obbligo di applicare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:

  • di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
  • della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
  • delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
  • degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  • della limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
  • della disponibilita' di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Secondo il DLgs 81/08, la Sorveglianza Sanitaria è effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente, in considerazione dei risultati della valutazione del rischio. In particolare, devono essere tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione stabiliti dal Titolo VIII capo IV del Testo Unico sulla sicurezza.

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Aggiornamento di agosto 2016

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Il Decreto Legislativo N.159 del 1 AGOSTO 2016  (GU N. 192 del 18-8-2016) ha recepito in Italia la DIRETTIVA 2013/35/UE e ha per titolo:“Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”.

Con questa normativa i limiti sono stati divisi in due categorie: limiti per gli effetti sensoriali e per quelli sanitari. Si assume che i limiti per gli effetti sensoriali siano più bassi e in certe condizioni controllate si possano anche superare. Inoltre, c'è un richiamo alla legge quadro per la protezione dei campi elettromagnetici per la popolazione generale che permette di agganciarsi anche alla distinzione tra lavoratori professionalmente esposti e non esposti ed una maggiore attenzione verso la tutela dei soggetti particolarmente sensibili, quali ad esempio portatori di pacemaker e dispositivi elettronici impiantati, anche in termini di obblighi di formazione specifica. In particolare i lavoratori esposti a CEM sono quei lavoratori che per la loro specifica mansione sono esposti ai campi elettromagnetici.

 

In particolare: "I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all’articolo 212, e all’articolo 208, commi 3, 4e 5. Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifi ca di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate con le modalità di cui all’articolo 53."
VLE = Valore limite di esposizione
VA = Valore di attenzione
Si riporta uno stralcio delle tabelle, ma per approfondimento di rimanda al Decreto.

CEM-VLE

CEM-VA

 

 

 Video di approfondimento:

miniaturaCEM-1

  

 

Cosa offrono i tecnici dell’A2C

A2CI tecnici dell'A2C eseguono la misurazione dei Campi Elettromagnetici, sia a bassa frequenza e sia ad alta frequenza, negli edifici o nei luoghi di lavoro, permettendo di evidenziare il rispetto dei limiti normativi e l'effettiva esposizione degli utenti a tale rischio. Se necessarie, alla fine della valutazione, saranno anche suggerite delle soluzioni per mitigare l'effetto dei campi o attraverso delle prassi più idonee di utilizzazione e zonizzazione delle aree o installando delle opportune schermature, ove applicabile.

Il costo è variabile a seconda della complessità della misurazione e dal numero di punti di misura.

In ambito residenziale, per appartamenti fino a 100 m2, si può usufruire del servizio di consulenza e misurazione dei campi elettromagnetici ad un prezzo di offerta di 250 € (iva compresa).

Il presente servizio è attivo solo nelle province di Salerno e Avellino.

 
Contattaci per avere ulteriori informazioni:   Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Il presente servizio è riferito ad impianti situati nei seguenti comuni: Salerno, Cava de' Tirreni, Battipaglia, Scafati, Nocera Inferiore, Eboli, Pagani, Angri, Sarno, Pontecagnano Faiano, Nocera Superiore, Capaccio, Mercato San Severino, Agropoli, Baronissi, Campagna, Castel San Giorgio, Fisciano, Bellizzi, Sala Consilina, Montecorvino Rovella, Giffoni Valle Piana, Pellezzano, Siano, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Montecorvino Pugliano, Roccapiemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, Vallo della Lucania, Vietri sul Mare, Teggiano, Castellabate, Roccadaspide, Camerota, Sapri, Altavilla Silentina, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino, Montesano sulla Marcellana, Albanella, Ascea, Maiori, Bracigliano, Padula, Buccino, Giffoni Sei Casali, Amalfi, Polla, Sassano, Centola, Casal Velino, San Gregorio Magno, Palomonte, Tramonti, Serre, Positano, Oliveto Citra, San Giovanni a Piro, Colliano, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Vibonati, Santa Marina, Pisciotta, Acerno, Caggiano, Minori, Sant'Arsenio, Sanza, Castel San Lorenzo, San Mango Piemonte, Buonabitacolo, Castelnuovo Cilento, Corbara, Montecorice, Ceraso, Ravello, Pollica, Auletta, Atena Lucana, Cetara, Postiglione, Ogliastro Cilento, Novi Velia, Torre Orsaia, Praiano, Salento, Montano Antilia, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Moio della Civitella, Castelcivita, Torchiara, Perdifumo, Valva, San Rufo, Laurino, San Pietro al Tanagro, Trentinara, Rofrano, Monte San Giacomo, Roccagloriosa, Aquara, Calvanico, Omignano, Scala, Laviano, Piaggine, Casaletto Spartano, Sessa Cilento, Gioi, Castiglione del Genovesi, Felitto, Torraca, Futani, Cicerale, Giungano, Ricigliano, Casalbuono, Petina, Orria, Laureana Cilento, Lustra, Alfano, Cannalonga, Perito, Ispani, San Mauro Cilento, Prignano Cilento, Stio, Atrani, Controne, Rutino, Laurito, Bellosguardo, Roscigno, Furore, Stella Cilento, Magliano Vetere, Ottati, Conca dei Marini, Morigerati, Sant'Angelo a Fasanella, Pertosa, San Mauro La Bruca, Corleto Monforte, Castelnuovo di Conza, Salvitelle, Cuccaro Vetere, Sacco, Monteforte Cilento, Tortorella, Santomenna, Campora, Romagnano al Monte, Serramezzana, Valle dell'Angelo, Avellino, Ariano Irpino, Monteforte Irpino, Mercogliano, Solofra, Atripalda, Montoro Inferiore, Cervinara, Montoro Superiore, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Montella, Avella, Serino, Lioni, Montemiletto, Forino, Mugnano del Cardinale, Calitri, Baiano, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo dei Lombardi, Nusco, Altavilla Irpina, Volturara Irpina, Bisaccia, Frigento, Aiello del Sabato, Montecalvo Irpino, Sperone, Pratola Serra, Gesualdo, Rotondi, Lauro, Caposele, Montefalcione, Fontanarosa, Bagnoli Irpino, Manocalzati, Sturno, Flumeri, Montemarano, Sirignano, Contrada, Prata di Principato Ultra, Vallata, Lacedonia, Paternopoli, San Michele di Serino, Venticano, Cesinali, Calabritto, Bonito, Taurasi, Pietradefusi, Quindici, Capriglia Irpina, Chiusano di San Domenico, Roccabascerana, Montefredane, Torella dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Castelfranci, Andretta, Grottolella, Melito Irpino, Quadrelle, Ospedaletto d'Alpinolo, Casalbore, Domicella, Pago del Vallo di Lauro, Aquilonia, Guardia Lombardi, Villanova del Battista, San Sossio Baronia, Marzano di Nola, Castelvetere sul Calore, Moschiano, Sant'Andrea di Conza, Summonte, Lapio, Taurano, San Potito Ultra, Teora, Pietrastornina, Carife, Santa Lucia di Serino, Conza della Campania, Santa Paolina, Montefusco, Torre Le Nocelle, Vallesaccarda, Morra De Sanctis, Scampitella, Luogosano, Zungoli, San Mango sul Calore, Savignano Irpino, Castel Baronia, Candida, Trevico, Cassano Irpino, Villamaina, Tufo, Rocca San Felice, Sant'Angelo all'Esca, Senerchia, Monteverde, San Nicola Baronia, Salza Irpina, Greci, Sant'Angelo a Scala, Parolise, Sorbo Serpico, Torrioni, Chianche, Montaguto, Cairano, Petruro Irpino.

Ultimo aggiornamento Lunedì 05 Dicembre 2022 09:12