Il 27 agosto 2020 è entrata in vigore la nuova Normativa Nazionale sul gas Radon, il D.Lgs. 101/2020, che modifica integralmente tutta la Legislazione precedente. Perchè interessarsene? Ci sono 2 motivi: da un lato ci sono nuovi obblighi per esercenti e per proprietari di immobili e dall'altro c'è maggiore tutela per la popolazione e per i lavoratori. Il è un anno 2021 è importante perchè si attende il Piano Nazionale.
In sintesi, i limiti tollerati di concentrazioni di gas Radon sono stati abbassati ed è stata introdotta la misurazione. obbligatoria anche al piano terra, con una frequenza di una misura ogni 8 anni. Questo sia per le abitazioni e sia per i luoghi di lavoro. Vediamo insieme in sintesi quali sono le novità di questa normativa nazionale.
Il D.Lgs. 101/2020 del 31/07/2020 tratta di radiazioni ionizzanti, deriva dalla Direttiva 2013/59/Euratom e abroga gran parte della Legislazione precedente. Il Radon viene affrontato nel Titolo IV, Capo I e nell'Allegato 2.
In particolare, all'art. 10 si prevede che entro il 27 agosto 2021 sia in vigore il Piano nazionale d’azione per il Radon. Preciso che alla data di redazione di questo articolo non è ancora stato emesso e non si conosce la data certa di quando sarà effettivamente adottato.
Perchè è particolarmente importante il Piano nazionale in uscita nel 2021?
Per 2 motivi:
il primo è perchè stabilirà le aree dove è obbligatoria la misura al piano terra, per tutti i luoghi di lavoro e per tutte le abitazioni.
il secondo è perchè a seguito dell'art. 11, a partire dalla data di entrata in vigore scattano 2 anni di tempo per le Regioni per adeguarsi e procedere e far procedere obbligatoriamente alle misurazioni programmate.
Dato che le misure sono annuali e il termine è di 2 anni per terminarle, si prevede che le Regioni debbano muoversi con celerità onde non rimanere in affanno. Facciamo un esempio puramente di fantasia: Immaginiamo che il 31 luglio 2021 venga adottato il Piano Nazionale. Allora presumibilmente entro il 30 giugno 2022 dovranno partire le misurazioni annuali in ogni Regione, considerando anche un mese per l'analisi in laboratorio dei dosimetri, in modo da terminarle entro il 31 luglio 2023 ed inviare in tempo i risultati alla banca dati Nazionale. Queste però, al momento, sono solo ipotesi.
Chi le deve fare e dove devono essere fatte queste misurazioni?
Nei luoghi di lavoro le deve far eseguire l'esercente attività. In particolare secondo l'art. 16, le devono fare gli esercenti attività di:
a) tutti i luoghi di lavoro sotterranei e di stazioni termali
b) i luoghi di lavoro seminterrati o al piano terra, però, limitatamente alle aree definite a rischio dal Piano Nazionale.
Nelle abitazioni le devono fare eseguire,secondo l'art. 19, i proprietari di abitazioni, con almeno un locale a piano terra o seminterrato o interrato, però, limitatamente alle aree definite a rischio dal Piano Nazionale.
Quali saranno le aree definite a rischio dal Piano Nazionale?
Non si sa. Occorre attendere il Piano Nazionale. A titolo di opinione personale penso che saranno coinvolte di sicuro la Regione Lazio, Lombardia e Campania, Però probabilmente si aggiungerà anche il Trentino-Alto Adige, il Friuli, la Liguria e la Sicilia. Però ovviamente fino a quando non verrà emanato il Piano Nazionale, non si potrà sapere.
Chi materialmente avrà il compito di analizzare i dosimetri?
Secondo l'art. 155 li faranno i servizi di dosimetria con riconoscimento ottenuto da istituti precedentemente abiliti. E' una definizione molto generica, ma così è riportato nel Decreto. Infine segnalo che:
entro 1 mese dalla ricezione dei risultati da parte del servizio di dosimetria, l'esercente/proprietario è tenuto a presentarli alle Autorità;
in ogni caso i dati verranno comunque inviati obbligatoriamente dai servizi di dosimetria al Database Nazionale.
Ogni quanto si devono ripetere queste misurazioni?
Secondo l'art.17 ogni 8 anni. Inoltre, si dovranno poi ripetere in caso di ristrutturazione o interventi di miglioramento dell'isolamento termico.
Quali sono i limiti di concentrazione?
In passato, per i luoghi di lavoro, il limite era di 500 Bq/m3. Ora, a seguito dell'art.12 sia per le abitazioni e sia per i luoghi di lavoro si passa al limite di 300 Bq/m3. Dal 1 gennaio 2025, per i nuovi edifici, il limite è invece di 200 Bq/m3.
Cosa succede se si superano i limiti?
Occorre procedere obbligatoriamente alla bonifica e poi ad una nuova misurazione annuale. Secondo l'art.17, nel caso dei luoghi di lavoro occorre incaricare un tecnico che abbia i requisiti espressi nell'Allegato II. In sintesi deve essere un ingegnere oppure un architetto o un geometra e deve avere seguito un particolare corso abilitante. [Se per caso sta leggendo qualcuno che ha collaborato alla redazione del Decreto, segnalo che nell'Allegato II, sezione 1, art. 2 comma c, è citato erroneamente il Codice dei contratti pubblici, con la data sbagliata, perchè il giorno esatto è il 18 aprile 2016.] Infine segnalo che per i luoghi di lavoro, se i valori sono superiori, l'esercente ha l'obbligo di informare tutte le ditte esterne che lavorano presso quel luogo. Questi ultimi saranno obbligati a nominare un Esperto Qualificato in Radioprotezione.
Concludendo: Nei prossimi anni ci saranno molti cambiamenti in merito al Radon. Da un lato nuovi obblighi e dall'altro maggiore tutela della popolazione e dei lavoratori. Questa nuova Normativa è vasta e questo video ha dato solo un accenno generale. Per chi vuole approfondire il dettaglio di questa norma, affrontando in dettaglio gli elementi chiave qui solo accennati, segnalo che sulla piattaforma di formazione dell'A2C (Accademia A2C) è disponibile un breve corso di approfondimento:
Per approfondimento si riporta un estratto della G.U. n.201 del 12/08/2020. Si declina qualsiasi responsabilità per errori di trascrizione. Si consiglia di consultare il D.Lgs. 101/2020 del 31/07/2020 sul sito:
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma - Mercoledì, 12 agosto 2020 DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA N. 29/L DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101.
Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della
legge 4 ottobre 2019, n. 117.
... Art.10 Piano nazionale d’azione per il radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103 e allegato XVIII)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità (ISS), è adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon.
2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua conformemente a quanto previsto all’allegato III: a ) le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua; b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici; c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra, inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) , c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano. 4. Il Piano di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è aggiornato con cadenza almeno decennale.
Art. 11. Individuazione delle aree prioritarie (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103, commi 1 e 2 e Allegato XVIII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10 -sexies ).
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Piano di cui all’articolo 10, sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici ivi contenuti: a) individuano le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici; b) definiscono le priorità d’intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e ne prevedono le modalità attuative e i tempi di realizzazione.
2. L’elenco delle aree di cui al comma 1, lettera a) , è pubblicato da ciascuna regione e provincia autonoma sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda necessario.
3. Fino al termine di cui al comma 1, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di metodologie documentate, effettuano le misurazioni di radon, acquisiscono i relativi dati e individuano le aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 è pari o superiore al 15 per cento, procedendo alla pubblicazione dell’elenco con le modalità di cui al comma 2. La percentuale degli edifici è determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra.
Art. 12. Livelli di riferimento radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 7, articolo 54, comma 1, 74, comma 1; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, allegato I -bis , punto 4 lettera a) ) .
1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono di seguito indicati: a) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti; b) 200 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024; c) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per i luoghi di lavoro; d) il livello di riferimento di cui all’articolo 17, comma 4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità possono essere individuati livelli di riferimento inferiori a quelli di cui al comma 1, anche differenziati in relazione ai diversi usi degli edifici, sulla base delle determinazioni del Piano di cui all’articolo 10 e dell’evoluzione degli orientamenti europei e internazionali. ...
Art. 15. Esperti in interventi di risanamento radon (direttiva 2013/59/ EURATOM, allegato XVIII)
1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all’Allegato II.
2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all’articolo 10 e, fino all’approvazione del Piano, sulla base di indicazioni tecniche internazionali.
Sezione II
ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO Art. 16. Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 23 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10 -bis ) .
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a: a) luoghi di lavoro sotterranei; b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11; c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10; d) stabilimenti termali.
Art. 17. Obblighi dell’esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 9, 31 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10 ter e 10 -quinquies ) .
1. Nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti: a) dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d) ; b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 2, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) ; c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Piano di cui all’articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c) ; d) dall’inizio delle attività se questo è successivo al momento indicato nelle lettere b) e c) .
2. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) l’esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’esercente ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) , c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico.
3. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) , l’esercente è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’esperto di cui all’articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e sono verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante nuova misurazione. L’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.
4. Qualora, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) , l’esercente effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano inferiori ai valori indicati all’articolo 12, comma 1, lettera d) , l’esercente tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua di attività di radon in aria al di sotto del predetto livello di riferimento, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L’esercente conserva i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori indicati all’articolo 12, comma 1, lettera d) , l’esercente adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell’articolo 109, commi 2, 3, 4,6, lettera f) , degli articoli 112, 113, 114 e 115, comma 1, dell’articolo 130, commi 2 e 3. e degli articoli 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139.
5. Le valutazioni di dose efficace o di esposizione di cui al precedente comma sono effettuate con le modalità indicate nell’allegato II o nell’allegato XXIV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti le dosi efficaci dovute ai diversi tipi di sorgenti sono registrate in modo distinto, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 112, 123 e 146. Il limite di dose efficace annua di cui all’articolo 146 si applica alla somma delle dosi efficaci dovute all’esposizione al radon e a quelle dovute ad altre sorgenti.
6. L’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
7. Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misure radon sono organismi idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i requisiti minimi indicati nell’allegato II.
Art. 18. Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10 -quater ).
1. I risultati delle misurazioni di cui all’articolo 17 sono trasmessi con cadenza semestrale dai servizi di dosimetria di cui all’articolo 155 all’apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 13 secondo le modalità indicate dall’ISIN.
2. In caso di superamento del livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) , l’esercente invia una comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 6, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio. Al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all’attuazione delle misure correttive, di cui all’articolo 17 comma 3, l’esercente invia agli stessi organi una comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate corredata dai risultati delle misurazioni di verifica. La comunicazione e la relazione tecnica di cui primo e secondo periodo sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni di radon effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 6.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza l’Archivio nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati.
4. L’esercente informa il datore di lavoro dei lavoratori esterni del superamento del livello di riferimento di cui all’articolo 12, e delle misure correttive adottate. Se la concentrazione media annua di attività di radon in aria resta superiore al livello prescritto, il datore di lavoro del lavoratore esterno effettua per detti lavoratori la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esper- to di radioprotezione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue tenendo conto degli eventuali contributi dovuti all’esposizione in altri luoghi di lavoro e rispetta quanto previsto dall’articolo 17, comma 5.
Sezione III PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE AL RADON NELLE ABITAZIONI Art. 19. Radon nelle abitazioni-Interventi nelle aree prioritarie (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 74 e 103)
1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 10, comma 2, al fine di tutelare la popolazione dai rischi conseguenti all’esposizione al radon nelle abitazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono campagne e azioni, nelle aree definite prioritarie ai sensi dell’articolo 11, per incentivare i proprietari di immobili adibiti a uso abitativo, aventi locali situati al pianterreno o a un livello semi sotterraneo o sotterraneo, a effettuare la misura della concentrazione di radon nell’ambiente chiuso attraverso i servizi di cui all’articolo 155, comma 3, o intraprendono specifici programmi di misurazione.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono altresì nelle aree definite prioritarie ai sensi dell’articolo 11, a intraprendere specifici programmi di misurazione della concentrazione di radon nell’ambiente chiuso per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, provvedendo conseguentemente all’adozione di misure correttive. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano all’ISIN le misure di risanamento adottate ai fini della registrazione delle stesse nella sezione della banca dati di cui all’articolo 13.
3. Nel caso in cui le misurazioni all’interno di abitazioni esistenti presentino una concentrazione media annua di attività di radon in aria superiore al livello di riferimento per gli edifici di nuova costruzione previsto nell’articolo 12, le Regioni e le Provincie autonome promuovono e monitorano l’adozione di misure correttive in attuazione del principio di ottimizzazione anche attraverso strumenti tecnici o di altro tipo, sulla base di quanto previsto nel Piano di cui all’articolo 10 ovvero secondo quanto previsto all’articolo 15, comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano all’ISIN le misure di risanamento rilevate ai fini della registrazione delle stesse nella sezione della banca dati di cui all’articolo 13.
4. Le misurazioni di cui al comma 1, sono effettuate dai servizi di misurazione di cui all’articolo 155, i quali rilasciano al proprietario o al detentore dell’immobile una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione e le informazioni specificate, e inviano con cadenza semestrale i dati alle Regioni e Provincie autonome e alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale, di cui all’articolo 152. ...