A2C - Consulenza tecnica specialistica Altre News PSR Campania misura 4.1 entro 26/11/16
PSR Campania misura 4.1 entro 26/11/16
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psrEntro il 26/11/2016, nella regione Campania, si può beneficiare della nuovissima misura a sostegno dell'agricoltura: PSR 4.1 che prevede un aiuto fino al 70% per gli investimenti delle aziende agricole campane comprese serre ed opifici. La misura 4.1.1 del PSR Campania 2014 -2020 intende intervenire per rimuovere gli elementi di debolezza e incentivare le opportunità e gli elementi di forza che già esistono nel sistema agricolo campano così come emerge dall'analisi SWOT alla base della definizione dei fabbisogni.

Tipologie di interventi

La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso agli agricoltori per investimenti materiali tesi al miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all'ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico.
In particolare interventi ammissibili:

  • 1. costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento, opifici, serre e depositi);
  • 2. miglioramenti fondiari per: o impianti di fruttiferi; o le produzioni zootecniche: realizzazione degli elementi strutturali per la gestione dei pascoli aziendali; o sistemazioni dei terreni aziendali per evitare i ristagni idrici e l'erosione del suolo; o la viabilità aziendale: realizzazione di strade poderali (totalmente comprese nei limiti dell'azienda) e spazi per la manovra dei mezzi agricoli;
  • 3. impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di ombreggiamento per la tutela delle caratteriste merceologiche ed organolettiche delle produzioni vegetali;
  • 4. acquisto di macchinari, trattori ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali anche per la prima lavorazione e trasformazione (esclusivamente per prodotti compresi nell'allegato 1 del Trattato);
  • 5. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali. L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%. In tutti i casi gli impianti di produzione di energia non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate, non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto, non devono comportare occupazione di suolo agricolo.
  • 6. per la vendita diretta delle produzioni aziendali: realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita e relative attrezzature;
  • 7.investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze strettamente connessi agli investimenti di cui sopra.

Tipologia di sostegno
L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile fino ad un massimo di 1.500.000 €.
La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%. L'aliquota è maggiorata del 20% se:

  • gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI;
  • gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 (biologico) del reg. (UE) n. 1305/2013;
  • l'azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
  • imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e si sono insediati in queste imprese agricole in qualità di capo azienda nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno

Beneficiari

Aziende agricole nella forma individuale, società semplice, di persona, cooperativa e di capitali.

 

Condizioni di eleggibilità del richiedente:

  • deve essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti;
  • l'impresa deve risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A sezione speciale aziende agricole al codice ATECO 01;
  • la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, deve risultare pari o superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro nelle macroaree A e B;
  • non possono accedere alla presente tipologia di intervento le imprese aventi titolo a presentare domanda sulla tipologia di intervento 4.1.2.
  • Affidabilità: non essere stato oggetto di revoca degli aiuti comunitari – anche per rinuncia – nella precedente (misura 121) o nell'attuale programmazione nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d'intervento;
  • non essere oggetto di procedure concorsuali;
  • non essere oggetto di cause interdittive ai sensi della c.d. certificazione antimafia;
  • non aver subito condanne nell'ultimo triennio per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la Pubblica Amministrazione;
  • essere in regola con la legislazione previdenziale.

 

Condizioni di eleggibilità dell'aiuto

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del TFUE e di seguito elencati: carni e altri prodotti primari di origine animale, latte, uve, olive, cereali, legumi, ortofrutticoli, fiori e piante, piante officinali e aromatiche, miele e altri prodotti dell'apicoltura, colture industriali (compreso colture tessili ed escluse quelle per la produzione di biomassa), piccoli frutti e funghi, tabacco e foraggi.
Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se:
1. i prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita, appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. i prodotti trasformati e i prodotti venduti sono per almeno due terzi di origine aziendale.

SCADENZA: 26 NOVEMBRE 2016

Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Ottobre 2016 11:54