Ricostruzione edificio crollato senza Permesso di Costruire |
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Un cittadino ragusano, a seguito del crollo dell'abitazione, aveva provveduto alla ricostruzione senza presentare richieste di "Permesso di costruire" o badando ad altre formalità burocratiche. Tale Sentenza richiama la n. 36258 del 16/06/2011, sempre della III° Sezione Penale della Corte di Cassazione di Roma:"La nozione di ristrutturazione edilizia presuppone il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio originario volti a trasformare l'organismo preesistente, a condizione che rimangano immutati sagoma, volume ed altezza dello stesso", che a sua volta è collegata ad una Sentenza della stessa Corte del 2006:"gli interventi di manutenzione straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, anche se eseguiti in zone sottoposte a vincolo paesistico, non richiedono la preventiva autorizzazione". Risulta però fondamentale ricordare la Sentenza n. 28212 del 08/04/2008, in cui si ribadisce il vincolo della inalterazione della volumetria e della sagoma:"rimangano inalterate la volumetria e la sagoma, configurandosi diversamente un intervento di nuova costruzione". Altro vincolo imprescindibile è che il crollo debba essere incolpevole; ovvero, solo dove esso sia accidentale il proprietario potrà dirsi immune da responsabilità e da quella "colpa" che è elemento necessario perché un qualsiasi reato edilizio possa dirsi compiuto.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Settembre 2023 20:51 |