Ricostruzione edificio crollato senza Permesso di Costruire |
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Con la Sentenza n. 27677 del 27/06/2014, la III° Sezione Penale della Corte di Cassazione di Roma ha chiarito che gli interventi di ricostruzione di un manufatto crollato, non necessitano di una autorizzazione di "Permesso di Costruire", ma sono autorizzabili da una semplice "DIA", anche in zone sottoposte a vincoli paesaggistici. Sussistono 2 requisiti imprescindibili: che "rimangano inalterate la volumetria e la sagoma" e che il crollo sia incolpevole. Un cittadino ragusano, a seguito del crollo dell'abitazione, aveva provveduto alla ricostruzione senza presentare richieste di "Permesso di costruire" o badando ad altre formalità burocratiche. Tale Sentenza richiama la n. 36258 del 16/06/2011, sempre della III° Sezione Penale della Corte di Cassazione di Roma:"La nozione di ristrutturazione edilizia presuppone il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio originario volti a trasformare l'organismo preesistente, a condizione che rimangano immutati sagoma, volume ed altezza dello stesso", che a sua volta è collegata ad una Sentenza della stessa Corte del 2006:"gli interventi di manutenzione straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, anche se eseguiti in zone sottoposte a vincolo paesistico, non richiedono la preventiva autorizzazione". Risulta però fondamentale ricordare la Sentenza n. 28212 del 08/04/2008, in cui si ribadisce il vincolo della inalterazione della volumetria e della sagoma:"rimangano inalterate la volumetria e la sagoma, configurandosi diversamente un intervento di nuova costruzione". Altro vincolo imprescindibile è che il crollo debba essere incolpevole; ovvero, solo dove esso sia accidentale il proprietario potrà dirsi immune da responsabilità e da quella "colpa" che è elemento necessario perché un qualsiasi reato edilizio possa dirsi compiuto.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Settembre 2023 20:51 |