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Nuovo Conto Termico GSE: Regole applicative
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Conto Termico GSEIl 09/04/2013 sono state emanate dal GSE le regole applicative definitive del nuovo "Conto Termico", che regolamentano le modalità per accedere al meccanismo d'incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e degli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica. Tale nuova forma di incentivazione, erogata dal GSE, deriva dal D.M. del 28/12/2012 e dal regime di sostegno introdotto dal D.Lgs. n.28 del 03/03/2011. Nella sezione download del sito è possibile scaricare gratuitamente tali regole applicative.

Il DM 28/12/2012, cosiddetto "Conto Termico", definisce un regime di sostegno per interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'incremento dell'efficienza energetica. Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. è il soggetto responsabile della gestione del meccanismo di incentivazione. 

Procedura GSELe Regole applicative del Conto Termico sono strutturate secondo il seguente schema:

  • inquadramento generale, contenente uno schema di sintesi del D.M. 28 dicembre 2012,
  • la descrizione del meccanismo on line per la richiesta dell'incentivazione,
  • definizioni per l'applicazione del Decreto (data di conclusione dell'intervento, asseverazione, potenza termica nominale dell'impianto,);
  • la procedura per l'accesso diretto agli incentivi;
  • la procedura per la prenotazione degli incentivi riservata alle PA;
  • il regolamento per l'accesso ai registri;
  • i criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per tipologia d'intervento, in cui per ogni tipologia di intervento sono riportati:
  1. i soggetti che possono fare richiesta;
  2. i requisiti tecnici;
  3. le spese ammesse all'incentivo;
  4. il calcolo degli incentivi;
  5. la documentazione da allegare alla scheda domanda ad accesso diretto;
  6. la documentazione conservare a cura del soggetto Responsabile;
  • i controlli e verifiche, in cui sono definiti i controlli sugli interventi incentivati tramite verifiche documentali e sopralluoghi, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazione rese dai Soggetti Responsabili all'atto della presentazione della richiesta di incentivazione e di verificare la conformità dell'intervento alla normativa vigente nonché la completezza della documentazione che il Soggetto Responsabile, ai sensi del Decreto e delle presenti Regole, è tenuto a conservare.

I soggetti interessati possono essere:

  • privati,
  • piccole aziende,
  • amministratori di condomini,
  • ESCO;
  • amministrazioni pubbliche.

Gli incentivi vengono somministrati in base al tipo di intervento previsto, sotto forma di bonifici annuali, per un periodo che va dai 2 ai 5 anni.

Gli incentivi del Conto Termico non sono cumulabili con altre forme di incentivazione; inoltre, in caso di ristrutturazione edilizia superiore al 50% e comunque nel caso sussistano gli obbligo di interventi di riqualificazione energetica previsti dal D.Lgs 28/11, è incentivata solo la quota eccedente gli obblighi di copertura dei fabbisogni di acqua calda sanitaria e climatizzazione con fonti rinnovabili previsti dal D.Lgs 28/11.

 Le modalità di richiedesta degli incentivi sono 3:

  1. Accesso diretto: E' consentito a interventi realizzati; in tal caso la richiesta di concessione degli incentivi è presentata dal Soggetto Responsabile al GSE attraverso l'apposita scheda-domanda da inviare al GSE entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento.
  2. Prenotazione degli incentivi: E' consentita prima della realizzazione degli interventi, nel solo caso di edifici o unità immobiliari di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
  3. Iscrizione ai Registri: E' obbligatoria per i privati o le amministrazioni pubbliche, nel caso gli interventi prevedano la sostituzione di impianti con generatori a biomassa o pompe di calore di potenza nominale maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, nei limiti dei contingenti di spesa previsti; è consentita anche prima della realizzazione degli interventi definiti dal decreto.

Per i soggetti privati,sono incentivati solo gli "Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza" riportati nell'art. 4, comma 2 del decreto; in particolar modo i punti a,b,c,d del comma 2 sono:

  • 2.a = Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, con potenza termica nominale fino a 1000 kW
  • 2.b = Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa, con potenza termica nominale fino a 1000 kW
  • 2.c = Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda fino a 1000 m2
  • 2.d = Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

 Si riportano degli esempi applicativi di incetivazione, tratti dal sito del GSE:

 



 

 

Esempio applicativo 1

A titolo puramente esemplificativo si riporta il caso studio di una incentivazione per la sostituzione di un vecchio generatore di calore con un impianto a pompe di calore, da parte di un privato, con la procedura di accesso diretto, da parte di un tecnico abilitato delegato:

DATI

  • n.3 pompe di calore (aria/acqua) SHARP AE-X9JR ad inverter da 9000BTU
  • Potenza nominale : 3,2 kW x 3 (si ha quindi che Pn è minore di 35 kW)
  • COP : 4,21
  • Luogo di intervento in Zona Climatica "C" (Salerno)

FASI PROCEDURALI

1) occorrerà verificare che il COP della pompa di calore sia entro i valori limite espressi dalle tabelle del GSE (se la pompa di calore è ad inverter, tali limite sono abbassati del 5%):

 Tabella pompe di calore COP limite

E' necessario che sia presente una certificazione del produttore, circa il valore del COP, misurato secondo la norma UNI EN 14511:2011, denominato "test report".

2) occorrerà verificare che il committente abbia effettuato il bonifico ai fornitori, inserendo come causale:""in riferimento al DM 28/12/2012, numero della fattura e data, codice fiscale del committente, P.IVA del fornitore"

3) occorrerà eseguire una accurata ripresa fotografica prima, durante e dopo l'installazione, poichè occorrerà allegare almeno n.7 fotografie, tra cui: le targhe dei generatori sostituiti e installati; i generatori sostituiti e installati; la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore installato); le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata; vista d'insieme del sistema di accumulo termico installato in conformità a quanto riportato nell'allegato II del Decreto, dove previsto.

4) al termine dell'installazione sarà necessario controllare che la ditta installatrice fornisca: le schede tecniche dei prodotti installati, la dichiarazione di conformità ed il libretto di impianto; inoltre occorrerà controllare che sia presente il certificato di smaltimento del vecchio generatore di calore; nel caso l'intervento sia stato effettuato in relazione ad una specifica autorizzazione comunale (CIL, SCIA, etc.), il commitente deve conservare tale documentazione ai fini di un eventuale controllo;

5) entro 60 giorni dalla fine dell'installazione, il tecnico delegato inserirà nel portale web del GSE i dati del sistema edificio impianto ed i dettagli dell'intervento; inoltre allegherà una asseverazione (o un documento equivalente) sulle caratteristiche energetiche del sistema e inoltrerà le fotografie dell'intervento;

6) il GSE effettuerà il calcolo dell'incentivo annuo (Ia,tot) secondo le seguenti formule:

I a,tot = Ei * Ci

Ei = Qu * ( 1 - 1/COP)

Qu = Pn * Quf

Nel caso specifico:

I a,tot = 0,055*1100*9,6*(1-1/4,21) = 520€ annui per 2 anni

 7) una volta sottoscritta l'accettazione del contratto con il GSE, quest'ultimo avrà 60 giorni di tempo per avviare la fase di incentivazione, attraverso bonifici annuali. Il GSE avrà 5 anni di tempo, dopo l'ultimo bonifico di incentivazione, per verificare la documentazione, in originale, presso il committente o per via telematica o tramite visite ispettive.

 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Settembre 2023 20:44