Con il D.L. 63/2013, entrato in vigore il 03/08/2013, l'attestato di certificazione energetica (ACE) è stato sostituito dall'attestato di prestazione energetica(APE). L'APE può essere rilasciato solo da esperti qualificati ed indipendenti e certifica la prestazione energetica di un edificio, attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
I principali atti che prevedono l'obbligo di allegazione dell'APE sono:
- Nuova locazione
- Sub-locazione
- Compravendita
- Permuta
- Assegnazioni di alloggi da cooperative edilizie ai propri soci
- Datio in solutum
- Transazione
- Conferimento di edifici in società
- Assegnazione di edifici da società (a seguito di liquidazione, di recesso di socio, ecc.)
- Costituzione i rendita vitalizia e vitalizio "alimentare"
- Cessione o conferimento in società di azienda
- Donazione
- Fondo patrimoniale (con trasferimento della proprietà di edificio comportante "consumo energetico")
- Assoggettamento di edificio al regime della comunione legale dei beni (art. 210 c.c.)
- Adempimento di obbligazione naturale
- Trust (non autodichiarato)
- Trasferimento (a titolo oneroso e/o gratuito) sia dell'intera proprietà che di una quota di comproprietà
- Trasferimento (a titolo oneroso e/o gratuito) sia della piena o della nuda proprietà che di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione)
- Costituzione (a titolo oneroso e/o gratuito) di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione)
- Affrancazione di fabbricati oggetto di enfiteusi
- Trasferimento della proprietà superficiaria di edificio già costruito.
Mentre, invece, NON vige l'obbligo di allegazione per gli atti:
- Fondo patrimoniale (senza trasferimento di immobili)
- Comodato
- Trust (autodichiarato)
- Vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c.
- Divisione
- Identificazione catastale
- Costituzione di ipoteche
- Costituzione di servitù (e relative rinunce)
- Fusione e scissione societaria
- Trasformazioni societarie
- Cessioni di azioni, quote e partecipazioni di società proprietarie di immobili.
Le fattispecie in cui vige l'obbligo di redazione dell'APE sono:
- nuovi edifici; in particolare nei casi in cui il permesso a costruire è stato richiesto dopo il 08/10/2005; in questi casi l'APE è da presentare prima del rilascio del certificato di agibilità;
- edifici ristrutturati; in particolare: manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio; ad esempio: rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, di tetti o l'impermeabilizzazione delle coperture;
- edifici adibiti ad uso pubblico; in particolare: per gli edifici pubblici aperti ai cittadini e con una superficie utile superiore a 500 m2, scatta l'obbligo di dotarsi dell'APE entro il 03/12/2013 (120 gg dalla pubblicazione in G.U.). A partire dal 09/07/2015 l'obbligo di dotarsi di APE scatterà anche per gli edifici pubblici con una superficie superiore ai 250 m2.
I contenuti minimi obbligatori e discriminanti di un APE sono:
- l'indicazione della classe energetica
- la data di rilascio ed il termine di validità
- elementi idonei a collegare l'APE all'immobile negoziato (i dati catastali, le generalità del proprietario, l'indirizzo dell'immobile)
- la sottoscrizione del tecnico che lo ha redatto
- la dichiarazione di indipendenza da parte del tecnico.
L'obbligo di redigere un APE viene meno quando è già disponibile un ACE in corso di validità, redatto anteriormente al 06/06/2013, e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
Il D.L. 63/2013 stabilisce per l'APE una durata massima di 10 anni e impone l'obbligo di aggiornamento in caso di interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica.
L'APE può anche riferirsi a più unità immobiliari, purché facciano parte dello stesso edificio, ma solo se le unità immobiliari abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite dal medesimo impianto di riscaldamento e raffrescamento.
Il decreto prevede, inoltre, sanzioni da 3000€ a 18.000€ per i proprietari degli immobili, in caso di mancanza dell'APE per vendita, nuova locazione o ristrutturazioni importanti e sanzioni per il professionista, da 700€ e 4.200€ nel caso in cui l'APE non rispetti i criteri di legge.
Secondo tale decreto, infine, tutti gli annunci di vendita o di locazione devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare.
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