A2C - Consulenza tecnica specialistica News Progettazione Da ACE ad APE
Da ACE ad APE
Valutazione attuale: / 5
ScarsoOttimo 
News Progettazione

Attestazione di Prestazione EnergeticaCon il D.L. 63/2013, entrato in vigore il 03/08/2013, l'attestato di certificazione energetica (ACE) è stato sostituito dall'attestato di prestazione energetica(APE). L'APE può essere rilasciato solo da esperti qualificati ed indipendenti e certifica la prestazione energetica di un edificio, attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.

I principali atti che prevedono l'obbligo di allegazione dell'APE sono:

  • Nuova locazione
  • Sub-locazione
  • Compravendita
  • Permuta
  • Assegnazioni di alloggi da cooperative edilizie ai propri soci
  • Datio in solutum
  • Transazione
  • Conferimento di edifici in società
  • Assegnazione di edifici da società (a seguito di liquidazione, di recesso di socio, ecc.)
  • Costituzione i rendita vitalizia e vitalizio "alimentare"
  • Cessione o conferimento in società di azienda
  • Donazione
  • Fondo patrimoniale (con trasferimento della proprietà di edificio comportante "consumo energetico")
  • Assoggettamento di edificio al regime della comunione legale dei beni (art. 210 c.c.)
  • Adempimento di obbligazione naturale
  • Trust (non autodichiarato)
  • Trasferimento (a titolo oneroso e/o gratuito) sia dell'intera proprietà che di una quota di comproprietà
  • Trasferimento (a titolo oneroso e/o gratuito) sia della piena o della nuda proprietà che di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione)
  • Costituzione (a titolo oneroso e/o gratuito) di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione)
  • Affrancazione di fabbricati oggetto di enfiteusi
  • Trasferimento della proprietà superficiaria di edificio già costruito.

Attestato di Prestazione EnergeticaMentre, invece, NON vige l'obbligo di allegazione per gli atti:

  • Fondo patrimoniale (senza trasferimento di immobili)
  • Comodato
  • Trust (autodichiarato)
  • Vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c.
  • Divisione
  • Identificazione catastale
  • Costituzione di ipoteche
  • Costituzione di servitù (e relative rinunce)
  • Fusione e scissione societaria
  • Trasformazioni societarie
  • Cessioni di azioni, quote e partecipazioni di società proprietarie di immobili.


Le fattispecie in cui vige l'obbligo di redazione dell'APE sono:

  • nuovi edifici; in particolare nei casi in cui il permesso a costruire è stato richiesto dopo il 08/10/2005; in questi casi l'APE è da presentare prima del rilascio del certificato di agibilità;
  • edifici ristrutturati; in particolare: manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio; ad esempio: rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, di tetti o l'impermeabilizzazione delle coperture;
  • edifici adibiti ad uso pubblico; in particolare: per gli edifici pubblici aperti ai cittadini e con una superficie utile superiore a 500 m2, scatta l'obbligo di dotarsi dell'APE entro il 03/12/2013 (120 gg dalla pubblicazione in G.U.). A partire dal 09/07/2015 l'obbligo di dotarsi di APE scatterà anche per gli edifici pubblici con una superficie superiore ai 250 m2.

I contenuti minimi obbligatori e discriminanti di un APE sono:

  1. l'indicazione della classe energetica
  2. la data di rilascio ed il termine di validità
  3. elementi idonei a collegare l'APE all'immobile negoziato (i dati catastali, le generalità del proprietario, l'indirizzo dell'immobile)
  4. la sottoscrizione del tecnico che lo ha redatto
  5. la dichiarazione di indipendenza da parte del tecnico.

Attestato di Prestazione Energetica

L'obbligo di redigere un APE viene meno quando è già disponibile un ACE in corso di validità, redatto anteriormente al 06/06/2013, e rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. 

Il D.L. 63/2013 stabilisce per l'APE una durata massima di 10 anni e impone l'obbligo di aggiornamento in caso di interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica.

L'APE può anche riferirsi a più unità immobiliari, purché facciano parte dello stesso edificio, ma solo se le unità immobiliari abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite dal medesimo impianto di riscaldamento e raffrescamento.

Il decreto prevede, inoltre, sanzioni da 3000€ a 18.000€ per i proprietari degli immobili, in caso di mancanza dell'APE per vendita, nuova locazione o ristrutturazioni importanti e sanzioni per il professionista, da 700€ e 4.200€ nel caso in cui l'APE non rispetti i criteri di legge.

Secondo tale decreto, infine, tutti gli annunci di vendita o di locazione devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare.

 

.

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 11 Novembre 2013 13:08