A2C - Consulenza tecnica specialistica News Progettazione Possibilità di sbocco a parete per caldaie domestiche
Possibilità di sbocco a parete per caldaie domestiche
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CaminoA seguito della Legge 90 del 03/08/2013, nella quasi totalità dei casi è necessario collegare la caldaia ad una canna fumaria con sbocco sul tetto. Esiste, però, la possibilità di effettuare lo sbocco a parete purchè ci siano delle condizioni asseverate da un tecnico progettista di sistemi di evacuazione fumi.

L’art. 17 bis della Legge 3 agosto 2013, n. 90 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale“, presente in G.U. n. 181 del 3 agosto 2013, ha modificato il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ed in particolare:
“…
Art. 17-bis. Requisiti degli impianti termici
1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter»
…“.


Inoltre, il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ed in particolar modo il comma 9-ter, è stato modificato dall’art. 14, comma 9, D.Lgs. n. 102 del 2014:
“…
Art. 14. Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica

9. Il comma 9-ter, dell'articolo 5, del d.P.R.26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito da seguente:
«9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.».
…“.

Risulta, che per il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal D.Lgs. n. 102 del 2014, nel caso in cui si abbia contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto, asseverata da un tecnico progettista di sistemi di evacuazione fumi,
  • i generatori di calore a gas di condensazione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh,

per l’articolo 9 bis, come modificato, è' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9, ovvero dallo sbocco sopra il tetto dell’edificio.
Di conseguenza, in questi casi si potrà procedere con lo sbocco a parete della caldaia.