Consulenza
|
Il controllo delle emissioni gassose in atmosfera rappresenta uno degli aspetti più importanti che vengono definiti nel testo unico ambientale, il D.Lgs. 152/2006. Tale Decreto ha inteso sostituire tutta la numerosa Normativa prodotta negli anni precedenti che non costituiva una unità organica e si prestava a difficile interpretazione.
Scheda Informativa
Normativa di riferimento |
-D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in materia Ambientale” - Parte V, s.m.i;
-Determine Regionali sulle autorizzazioni in via generale.
|
Quando si applica la normativa sulle emissioni in atmosfera? |
Si applica quando un’azienda immette in atmosfera (ad esempio mediante un camino) qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa. |
Che cosa prevede la normativa sulle emissioni in atmosfera? |
Se la propria attività genera emissioni in atmosfera è necessario richiedere una autorizzazione alle emissioni alla Regione/Provincia – Settore Ecologia |
L’autorizzazione alle emissioni |
Autorizzazione in via generale: la normativa vigente prevede che per le emissioni generate da alcune tipologie di impianti possano essere previsti iter autorizzativi semplificati.
Autorizzazione ordinaria: per le emissioni che non rientrano in quelle “in via generale”, è necessario richiedere l’autorizzazione in via ordinaria. Tale autorizzazione va sempre richiesta prima della messa in esercizio e di ogni modifica al punto di emissione e/o alle caratteristiche dell’emissione.
|
Caratteristiche delle autorizzazioni |
L’autorizzazione alle emissioni (sia in via generale che ordinaria) ha una durata pari a 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Il provvedimento autorizzativo può contenere prescrizioni specifiche per i singoli punti di emissione, cui il titolare dell’impianto deve scrupolosamente attenersi. |
|
Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Gennaio 2024 11:13 |