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REACH: Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006
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News Ambientali

Con il regolamento della Commissione del 2 marzo 2011, n. 207/2011/UE (in G.U.U.E. 3 marzo 2011, n. L 58) è stato modificato il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'Allegato XVII (Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS).

 

LA COMMISSIONE EUROPEA

 

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/1993 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l'articolo 131;

Considerando quanto segue:

1) l'Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 introduce restrizioni relativamente all'immissione sul mercato e all'uso del difeniletere, del pentabromo derivato e dei sulfonati di perfluorottano (PFOS) sotto le voci 44 e 53;

2) il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni definiti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito, "la convenzione"), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio, e nel protocollo del 1998 alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti (di seguito, "il protocollo"), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio;

3) dopo la proposta di inserimento delle sostanze trasmessa dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, dalla Norvegia e dal Messico, il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori sulle sostanze proposte che risultano rispondenti ai criteri della convenzione. In occasione della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 all'8 maggio 2009 (di seguito "COP 4"), è stato convenuto di inserire le nove sostanze negli allegati della convenzione, includendovi il pentabromodifeniletere e i PFOS;

4) il regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli Allegati I e III, recepisce le decisioni della COP 4 poiché include le sostanze elencate nella Convenzione, nel Protocollo o in entrambi, nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Fra queste sostanze appaiono anche il pentabromodifeniletere e i PFOS. Il regolamento (CE) n. 850/2004 vieta la produzione e l'immissione sul mercato delle sostanze elencate nell'Allegato I e disciplina la gestione dei rifiuti che contengono tali sostanze. Per i PFOS, le deroghe applicabili ai sensi del regolamento REACH dell'Allegato XVII sono mantenute e elencate nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 con alcune modifiche in linea con la decisione della COP 4;

5) le restrizioni relative a difeniletere, pentabromo derivato e PFOS contenute nell'Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono, pertanto, superflue, e le voci 44 e 53 devono essere cancellate;

6) le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

 

Ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1

 

Le voci 44 e 53 dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono cancellate.

 

Art. 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Marzo 2011 16:42