A2C - Consulenza tecnica specialistica News Antincendio D.M. 19/03/2015: Prevenzione incendi per le strutture sanitarie
D.M. 19/03/2015: Prevenzione incendi per le strutture sanitarie
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News Antincendio

gru VVFE' entrata in vigore la nuova regola tecnica per la prevenzione incendi nelle strutture sanitarie (D.M. 19/03/2015). Tale regolamento si applica alle strutture sanitarie con più di 25 posti letto ed alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale

Nel Decreto viene specificato il calendario temporale che tali strutture devono rispettare nell'adeguamento ai criteri generali di sicurezza:

  • entro 7 anni dall'entrata in vigore della norma stessa (2022), per gli ambulatori;
  • entro 10 anni (2025) per le altre strutture.

Ad ognuna delle scadenze temporali si dovrà presentare al Comando dei VVF una segnalazione certificata.

Nel D.M. 19/03/2015 è introdotta la figura del "Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione", che dovrà avere un ruolo centrale nel processo di adeguamento.

In particolare, tale "Responsabile tecnico" (che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività), sarà individuato dal titolare dell'attività, e dovrà essere un tecnico in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/11, e si occuperà della redazione del Sistema di Gestione.

Il Sistema di Gestione dovrà contenere obbligatoriamente:

  • il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato;
  • l'analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
  • il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
  • il piano per la gestione delle emergenze; il piano di formazione e l'organigramma del personale addetto al settore antincendio, compresi i responsabili della gestione dell'emergenza;
  • il numero minimo di addetti.

Tali addetti devono essere individuati per assolvere alle funzioni di:

  • addetti di compartimento, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni sanitarie o non;
  • squadra antincendio, che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.

In una tabella dell'allegato è fissato il numero minimo degli addetti di compartimento presenti H24, che si calcola tenendo conto sia del numero di posti letto effettivamente presenti nel compartimento (oltre 25 e fino a 50; oltre 50 e fino a 100) che della tipologia della struttura.
Il numero degli addetti va da un minimo di "almeno 1" a un massimo di "almeno 2 per piano, almeno 1 per compartimento, almeno 1 ogni 20 posti"(nelle strutture con oltre 100 posti letto).

Il numero dei componenti della squadra "aggiuntivi" rispetto agli addetti di compartimento, è determinato tenendo conto di diverse componenti, tra le quali la superficie del compartimento e l'altezza antincendio (è quella dell'edificio più alto).

 

Ultimo aggiornamento Sabato 30 Maggio 2015 11:27