D.M. 19/03/2015: Prevenzione incendi per le strutture sanitarie |
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Nel Decreto viene specificato il calendario temporale che tali strutture devono rispettare nell'adeguamento ai criteri generali di sicurezza:
Ad ognuna delle scadenze temporali si dovrà presentare al Comando dei VVF una segnalazione certificata. Nel D.M. 19/03/2015 è introdotta la figura del "Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione", che dovrà avere un ruolo centrale nel processo di adeguamento. In particolare, tale "Responsabile tecnico" (che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività), sarà individuato dal titolare dell'attività, e dovrà essere un tecnico in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del D.M. 05/08/11, e si occuperà della redazione del Sistema di Gestione. Il Sistema di Gestione dovrà contenere obbligatoriamente:
Tali addetti devono essere individuati per assolvere alle funzioni di:
In una tabella dell'allegato è fissato il numero minimo degli addetti di compartimento presenti H24, che si calcola tenendo conto sia del numero di posti letto effettivamente presenti nel compartimento (oltre 25 e fino a 50; oltre 50 e fino a 100) che della tipologia della struttura. Il numero dei componenti della squadra "aggiuntivi" rispetto agli addetti di compartimento, è determinato tenendo conto di diverse componenti, tra le quali la superficie del compartimento e l'altezza antincendio (è quella dell'edificio più alto).
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Ultimo aggiornamento Sabato 30 Maggio 2015 11:27 |