A2C - Consulenza tecnica specialistica News Antincendio Nuova norma antincendio per stabilimenti industriali
Nuova norma antincendio per stabilimenti industriali
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Naspo antincendioIl 18/11/2015 entrerà in vigore il D.M. 03/08/2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi del D.Lgs 139 del 08/03/2006", che modifica le prescrizioni di prevenzione incendi per gli stabilimenti industriali. In particolare, la nuova norma passa dalla logica prescrittiva alla metodologia prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.

In dettaglio, le tipologie soggette saranno le attività antincendio n° :

  • 9
  • 14
  • da 27 a 40
  • da 42 a 47
  • da 50 a 54
  • 56
  • 57
  • 63
  • 64
  • 70
  • 75, ma limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili
  • 76

ovvero:

  • Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli
  • Officine o laboratori per la verniciatura
  • Mulini per cereali
  • Depositi di cereali
  • Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
  • Zuccherifici
  • Pastifici
  • Tabacchifici
  • Impianti per la produzione della carta
  • Depositi di carta
  • Depositi di legnami
  • Falegnamerie
  • Fabbriche tessili
  • Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle
  • Impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma
  • Impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche
  • Depositi di fitofarmaci e/o di concimi
  • Impianti per la fabbricazione di cavi
  • Impianti ove si producono lampade elettriche
  • Stabilimenti siderurgici
  • Officine per la riparazione di veicoli
  • Impianti ove si producono laterizi
  • Cementifici
  • Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone
  • Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
  • Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2
  • Depositi di mezzi rotabili, natanti e aeromobili (sono escluse le semplici autorimesse!)
  • Tipografie.

Pompe antincendioIl provvedimento consta di 5 articoli, contiene nell'allegato 1 le "Norme tecniche di prevensione incendi" che si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività.
In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (19/11/2015), tali norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.

L'allegato è strutturato nelle seguenti quattro sezioni:

  • Sezione G - Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
  • Sezione S - Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
  • Sezione V - Regole tecniche verticali, contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione "Strategia antincendio". Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
  • Sezione M - Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.

 

Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Settembre 2015 21:33