A seguito della Legge n.178 del 30/12/2020 vengono stanziati 20 milioni di Euro per l'istituzione di un cosiddetto "bonus idrico". Perché può essere utile saperlo? Perché può essere una piccola opportunità per chi sta cambiando sanitari o rubinetteria. Si tratta di piccole cifre messe a disposizione, però può essere di vantaggio.
Entro il 31/12/2021 le persone fisiche possono usufruire di un bonus di 1000€ per sostituzione sanitari e relative opere murarie, e per i rubinetti di bagno e cucina. All'articolo 1, comma 61 si descrive che il fine è il risparmio delle risorse idriche. Questo bonus idrico non costituisce reddito imponibile, su cui pagare le tasse e non necessita di essere comunicato per l'ISEE.
Come riportato, all’interno della detrazione saranno ammessi:
- fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico non superiore a 6 litri; sono compresi anche i relativi sistemi di scarico;
- fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata non superiore a 6 litri al minuto;
- soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto;
- rientrano nel massimale di spesa anche le opere idrauliche e murarie collegate e gli oneri di smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.
E' scritto che che entro il 1 marzo 2021 verrà emanato un Decreto attuativo con maggiori informazioni. Il consiglio è di attendere, per capire meglio come accedere e se sono necessarie delle particolari operazione per beneficiarne. E' una piccola opportunità, però può essere vantaggiosa. Nel frattempo può essere conveniente iniziare a valutare questa opportunità.
Vediamo nel dettaglio la Legge ed in particolare i commi da 61 a 65. A scopo esemplificativo, si riporta in testo della Legge n.178 del 30/12/2020:
"
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
(20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021
...
Art. 1
.... 61. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalita' di cui al comma 62.
62. Alle persone fisiche residenti in Italia e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unita' immobiliari.
63. Il bonus idrico di cui al comma 62 e' riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
64. Il bonus idrico di cui al comma 62 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
65. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalita' e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
...".
Si declina ogni responsabilità sul testo di Legge riportato. Per visionare il testo sempre aggiornato si consiglia di visitare il sito: https://www.normattiva.it/
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