A2C - Consulenza tecnica specialistica News Sicurezza Novità:Responsabilità committente e appaltatore
Novità:Responsabilità committente e appaltatore
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La Corte di Cassazione IV Sez. Pen. con la sentenza 19 aprile 2010, n. 15081, ha stabilito che nel caso di omissione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza prescritte, quando tale omissione consista nella palese violazione delle norme antinfortunistiche, il committente, che è in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi.

CORTE DI CASSAZIONE, IV Sez. pen. _ Sentenza 19 aprile 2010, n. 15081

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Caltanissetta confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Nicosia aveva condannato ..... ..... ..... e ..... ..... ..... alla pena ritenuta di giustizia per il reato di lesioni colpose in danno del minore ..... ..... ..... commesso, secondo la contestazione, per colpa generica nonché per violazione della normativa antinfortunistica; i tre imputati erano stati altresì condannati al risarcimento dei danni in favore di ..... ..... ..... costituitosi parte civile nella veste di genitore esercente la patria potestà sulla parte offesa. Gli imputati erano stati tratti a giudizio perché ..... ..... ..... nella qualità di datore di lavoro, ..... ..... ..... nella qualità di dirigente o preposto, ed il ..... ..... ..... quale committente dei lavori eseguiti presso la sua abitazione, avevano omesso di porre in essere idonee misure di sicurezza finalizzate a custodire in appositi recipienti, con chiusura sicura, calce o comunque analoghe sostanze caustiche, con la conseguenza che la mancanza di idonea custodia aveva fatto sì che il minore ..... ..... ..... potesse utilizzare la sostanza scagliandone una piccola quantità negli occhi del ..... ..... ..... cagionando a quest'ultimo lesioni gravissime consistite nella perdita dell'occhio destro: fatto avvenuto in Regalbuto il 9 giugno 2003.

Il primo giudice aveva così ricostruito il fatto: il giorno 9 giugno 2003 alcuni bambini erano intenti a giocare a pallone nei pressi del cantiere, sito in via Crispi in Regalbuto, in cui erano in corso lavori edili di rifacimento del tetto dell'immobile del ..... ..... ..... allorquando il pallone era finito in un fusto d'acqua; successivamente il minore ..... ..... ..... dopo aver finito di giocare a pallone, aveva chiamato il piccolo ..... ..... ..... e, nel momento in cui questi si era girato per rispondere, gli aveva lanciato negli occhi della polvere raccolta in strada; il Tribunale aveva sottolineato che era stato acclarato in termini di certezza _ sulla base delle testimonianze acquisite _ che i sacchi contenenti la calce appartenevano al cantiere gestito dagli imputati.

In risposta alle deduzioni degli appellanti, la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento con argomentazioni che possono così sintetizzarsi: a) non rilevava la esatta natura della sostanza gettata negli occhi della parte offesa _ grassello di calce, secondo gli appellanti _ poiché si trattava comunque di una sostanza, con proprietà potenzialmente tossiche, tale da poter provocare gravi danni se in contatto con sostanze liquide: la sostanza era venuta a contatto con l'occhio umido del bambino provocando una reazione chimica che aveva danneggiato ulteriormente l'organo; b) nessun dubbio sussisteva quindi circa la inidoneità della custodia della sostanza "de qua", avendo la parte offesa ed il padre precisato che i sacchi nei quali era contenuta la sostanza stessa erano addossati ad un muretto di fronte all'abitazione del ..... ..... ..... sulla pubblica via, mentre avrebbero dovuto essere custoditi nel garage della abitazione; il minore ..... ..... ..... aveva altresì precisato che uno dei sacchi di calce, di colore verde, era aperto; né sussistevano dubbi circa l'attendibilità della parte offesa, posto che la stessa aveva descritto i luoghi prima ancora di vedere le foto, ed aveva reso dichiarazioni riscontrate da quanto riferito anche dagli operai del ..... ..... .....; c) il suddetto muretto si trovava proprio di fronte all'abitazione del ..... ..... ..... e tale circostanza confermava che il cantiere riguardava effettivamente i lavori presso l'abitazione del ..... ..... ..... stesso; d) non vi erano dubbi circa la colpevolezza anche di ..... ..... ..... _ fratello del titolare dell'impresa _ trattandosi di una sorta di "alter ego" dell'imprenditore, che rivestiva il ruolo di preposto, anch'egli destinatario quindi, in quanto tale e "iure proprio", dell'osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega "ad hoc", perché titolare di un'autonoma posizione di garanzia: come confermato dai testi, ..... ..... ..... dava le direttive sui lavori da eseguire; e) l'unico cantiere aperto in ..... ..... ..... era quello relativo ai lavori presso l'immobile del ..... ..... ..... ed i sacchi contenenti la calce erano riferibili a detti lavori: tali circostanze risultavano acclarate sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite (testimoniali e fotografiche), ed apparivano ulteriormente suffragate da considerazioni di carattere logico: né dette risultanze potevano ritenersi scalfite dalle deposizioni di taluni testi i quali avevano rilasciato dichiarazioni generiche e vaghe, rimaste prive di qualsiasi concreto riscontro, circa l'eventuale presenza di altri cantieri nella stessa strada in cui vi era l'abitazione del ..... ..... .....; f) a nulla rilevava che le lesioni fossero state riportate da persona estranea all'ambiente lavorativo, essendo le norme antinfortunistiche finalizzate a tutelare non solo l'incolumità dei lavoratori, ma anche quella di quanti per legittima ragione accedano all'ambiente di lavoro; g) poteva affermarsi con "matematica certezza" (così testualmente a pag. 18 della sentenza della Corte d'appello) che se il materiale fosse stato custodito correttamente, in adempimento di un preciso obbligo antinfortunistico, il materiale stesso non sarebbe stato prelevato dal minore ..... ..... ..... e non avrebbe procurato le gravi lesioni al ..... ..... .....; h) quanto alla responsabilità del ..... ..... ..... _ titolare della ditta incarica dei lavori _ non sussistevano dubbi di sorta trattandosi di soggetto sul quale gravava un autonomo obbligo di garanzia che avrebbe potuto essere trasferito a terzi solo in virtù di specifica delega, nella specie mancante; i) analogamente per ..... ..... ..... la responsabilità dello stesso era riconducibile alla sua autonoma posizione di garanzia in quanto committente dei lavori, posto che "nelle ipotesi di appalto di lavori edilizi, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico_professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati" (così testualmente alle pagg. 20_21 della sentenza della Corte d'appello): né la mera designazione del titolare dell'impresa, quale responsabile dei lavori, poteva costituire atto idoneo a trasferire le funzioni e gli obblighi del committente, ed a sollevare quindi quest'ultimo dalle proprie responsabilità.

Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati predetti deducendo censure che possono riassumersi come segue.

Ricorso ..... ..... ..... _ 1) violazione di legge e nullità dell'impugnata sentenza sull'asserito rilievo che il ..... ..... ..... non avrebbe ricevuto la citazione per il giudizio di secondo grado, non avendo mai avuto la notifica dell'atto di citazione presso il domicilio eletto con dichiarazione resa ai carabinieri di Regalbuto in data 2 febbraio 2004; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni del ..... ..... ..... relativamente alla individuazione del cantiere dove era stato prelevato il materiale con il quale ..... ..... ..... era stato ferito, avendo il teste dichiarato di aver appreso tale circostanza da terzi di cui non aveva però indicato le generalità: in ordine a detta eccezione la Corte territoriale non avrebbe espresso alcuna valutazione; 3) vizio di motivazione in ordine all'individuazione del cantiere dove sarebbe stata prelevata la sostanza gettata dal minore ..... ..... ..... sul viso della parte lesa: si sostiene con il ricorso che la Corte distrettuale avrebbe omesso di valutare adeguatamente talune deposizioni testimoniali dalle quali sarebbe emerso che il cantiere del ..... ..... ..... era in zona diversa e distante da quella in cui era avvenuto il fatto lesivo in danno di ..... ..... .....; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza: secondo la difesa del ..... ..... ..... questi avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto, avendo stipulato un contratto di appalto con la ditta ..... ..... ..... _ iscritta presso la CCIIAA di Enna _ che possedeva tutti i requisiti di affidabilità e competenza per l'esecuzione dei lavori affidati in appalto; inoltre la ditta appaltatrice aveva eseguito i lavori in piena autonomia senza alcuna ingerenza da parte del committente, come precisato anche dai testi esaminati. Il ricorrente ha avanzato infine, con formulazione peraltro priva di qualsiasi connotazione di specificità, richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile sull'asserito rilievo che dalla stessa potrebbe derivare grave ed irreparabile danno stante l'elevata somma liquidata quale provvisionale.

Ricorso ..... ..... ..... _ 1) è stato dedotto anche dal ..... ..... ..... vizio di motivazione circa la valutazione delle risultanze probatorie in ordine all'individuazione del luogo in cui sarebbe avvenuto il lancio della sostanza tossica sul viso del ..... ..... .....; secondo l'assunto del ricorrente, il quale ha anche evocato le deposizioni di alcuni testi (in particolare ..... ..... ..... e ..... ..... .....), il fatto non si verificò in via ..... ..... ..... ma in ..... ..... ..... e vi erano in zona altri cantieri, oltre a quello del ..... ..... ..... caratterizzati dalla presenza di sacchi contenenti calce: la Corte territoriale non avrebbe chiarito perché le dichiarazioni testimoniali ricordate con il ricorso non sarebbero state meritevoli di credibilità, così incorrendo nel vizio di travisamento della prova anche in relazione alla riformulazione dell'art. 606, cod. proc. pen. con la legge n. 46/2006; 2) non sarebbe ravvisabile il nesso di causalità tra la condotta del ..... ..... ..... e l'evento, dovendo questo ritenersi riconducibile a comportamento doloso di un terzo, da solo sufficiente a determinare l'evento stesso, ed inoltre non sarebbe addebitabile al ricorrente l'evento lesivo "de quo" in quanto il soggetto infortunato era estraneo all'attività lavorativa; 3) in ogni caso non sarebbe stata acquisita la prova della colpevolezza del ..... ..... ..... "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Ricorso ..... ..... ..... _ 1) è stata dedotta censura analoga a quella formulata da ..... ..... ..... circa l'asserita mancanza del nesso causale, muovendo dal rilievo che l'evento si sarebbe verificato per fatto illecito altrui, e non potendo in alcun modo considerarsi prevedibile né l'atto doloso del terzo né l'evento stesso tenuto conto delle modalità del fatto.

Motivi della decisione

I ricorsi di ..... ..... ..... e ..... ..... ..... vanno rigettati per le ragioni di seguito indicate.

Va preliminarmente esaminata la censura _ comune ad entrambi i ricorsi del ..... ..... ..... (per ..... ..... ..... si tratta dell'unico motivo di ricorso) _ circa l'asserita mancanza del nesso causale, formulata dai ricorrenti muovendo dal rilievo che l'evento si sarebbe verificato per fatto illecito altrui, da considerarsi quale causa eccezionale, non prevista né prevedibile, idonea, da sola, a produrre l'evento stesso tenuto conto delle modalità del fatto. Trattasi di argomentazioni infondate. Al riguardo, è sufficiente ricordare il consolidato indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di legittimità _ che anche in questa circostanza deve essere ribadito perché del tutto condivisibile _ per il quale "in tema di rapporto di causalità, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 41, cod. pen., secondo cui "le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente, simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui", il nesso di causalità non resta escluso dal fatto volontario altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali" (in termini, Sez. IV, 6 maggio 1986, Ori, RV 172820). Ancora, mette conto sottolineare che questa Corte ha avuto modo di precisare ulteriormente che "in tema di reati colposi per escludere il nesso causale (rispetto alla condotta dell'agente) non è sufficiente che nella produzione dell'evento sia intervenuto un fatto illecito altrui, ma è necessario che tale fatto configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento" (in termini, Sez. IV, 15 dicembre 1988, Scognamiglio, RV 180738). Sulla base dei principi appena ricordati, appare di tutta evidenza che la condotta del ..... ..... ..... nella valutazione unitaria del complessivo determinismo eziologico dell'evento che ne occupa, non può in alcun modo ritenersi "fatto imprevedibile ed eccezionale".

Le ulteriori doglianze del ..... ..... ..... concernono il dedotto vizio motivazionale in ordine alle valutazioni probatorie circa la dinamica del fatto, con particolare riferimento all'ubicazione del cantiere dei lavori relativi all'abitazione del ..... ..... ..... ed alla conseguente riconducibilità a detto cantiere (secondo i giudici di merito) _ e non ad altri, esistenti in zona secondo l'assunto difensivo _ della sostanza tossica lanciata dal ..... ..... ..... sul viso del ..... ..... .....: ad avviso del ricorrente, l'acquisito compendio probatorio non sarebbe idoneo a legittimare l'affermazione di colpevolezza, "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Le argomentazioni del ricorrente sono infondate. Esse sono invero dirette a contestare i presupposti di fatto dai quali muove la sentenza impugnata per pervenire all'affermazione di responsabilità. Il ricorso si risolve, pertanto, sul punto, in censure di fatto integranti questioni insuscettibili di considerazione nel giudizio di cassazione.

In ogni caso, la sentenza impugnata non presenta vuoti motivazionali né è caratterizzata dalle asserite illogicità. La Corte distrettuale ha tenuto conto degli elementi acquisiti e ha affermato che la vicenda all'origine dell'infortunio dovesse essere ricostruita nei termini indicati dal giudice di primo grado.

Neppure possono assumere rilievo, nella concreta fattispecie, le modifiche apportate dalla legge n. 46/2006 (cd. legge Pecorella) all'art. 606 del codice di rito.

A fronte dei motivi di ricorso formulati dal ricorrente, compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente, la Corte distrettuale, fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata. In realtà, le deduzioni del ricorrente non risultano in sintonia con il senso dell'indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui (Sez. 6, sentenza n. 38698 del 26 settembre 2006, RV. 234989, imp. Moschetti ed altri) la Corte di cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione. Ciò posto, se la denuncia del ricorrente va letta alla stregua dei contenuti concettuali dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 46/2006, occorre allora tener conto che: 1) la legge citata non ha normativamente riconosciuto il travisamento del fatto, anzi lo ha escluso: semmai, può parlarsi di "travisamento della prova", che, nel rinnovato indirizzo interpretativo di questa Corte, ha un duplice contenuto, con riguardo a motivazione del giudice di merito o difettosa per commissione o difettosa per omissione, a seconda che il giudice di merito, cioè, incorra in una utilizzazione di un'informazione inesistente, ovvero in una omissione decisiva della valutazione di una prova (Sez. 2, n. 13994 del 23 marzo 2006, RV. 233460, P.M. in proc. Napoli).

In sostanza, la riforma della legge n. 46/2006 ha introdotto un onere rafforzato di specificità per il ricorrente in punto di denuncia del vizio di motivazione. Infatti, il nuovo testo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. _ nel far riferimento ad atti del processo che devono essere dal ricorrente "specificamente indicati" _ detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"). Con la conseguenza che sussiste a carico del ricorrente _ accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581, cod. proc. pen. _ anche un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi, e cioè integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice "et similia" (cfr. Sez. 1, n. 20370 del 20 aprile 2006, RV. 233778, imp. Simonetti ed altri). In forza di tale principio (cosiddetta autosufficienza del ricorso) si impone, inoltre, che in ricorso vengano puntualmente ed adeguatamente illustrate le risultanze processuali considerate rilevanti e che dalla stessa esposizione del ricorso emerga effettivamente una manifesta illogicità del provvedimento, pena altrimenti l'impossibilità, per la Corte di cassazione, di procedere all'esame diretto degli atti (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 1, n. 16223 del 2 maggio 2006, RV. 233781 imp. Scognamiglio): manifesta illogicità motivazionale assolutamente insussistente nel caso in esame, se si tiene conto delle argomentate risposte fornite dalle integrative pronunce di primo e secondo grado alle questioni prospettate dalla difesa dell'imputato. Ma v'è di più, posto che, sempre con riferimento alla portata delle innovazioni della legge n. 46/2006 relativamente allo specifico caso di ricorso per cassazione di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non è sufficiente: a) che gli atti del processo evocati con il ricorso siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e/o valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva (e finale) dei fatti e delle responsabilità; b) né che tali atti possano essere astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Occorre invece che gli "atti del processo", presi in considerazione per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione, siano "decisivi", ossia autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In definitiva: la nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., introdotta dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la Corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 2, n. 19584 del 5 maggio 2006, RV. 233775, imp. Capri ed altri).

Tenendo conto di tutti i principi testè ricordati, deve dunque concludersi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure appena esaminate non valgono a scalfire la congruenza logica della struttura motivazionale impugnata, alla quale il ricorrente ha inteso piuttosto sostituire una sua perplessa visione alternativa del fatto facendo riferimento all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.: pur asserendo di volere contestare l'omessa o errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa, il ricorrente, in realtà, ha piuttosto richiesto a questa Corte un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto alla decisione impugnata, e ciò ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella, congrua e logica, fornita dalla Corte di merito.

 

Le allegazioni difensive non valgono dunque a disarticolare l'apparato argomentativo delle integrative pronunce di primo e secondo grado (trattasi di doppia conforme): è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in termini, "ex plurimis", Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994 Ud. _ dep. 23 aprile 1994 _ RV. 197497; conf. Sez. 2, n. 11220 del 13 novembre 1997 Ud. _ dep. 5 dicembre 1997 _ RV. 209145).

Passando all'esame del ricorso del ..... ..... ..... il Collegio rileva l'infondatezza dei primi tre motivi di censura.

Quanto al primo motivo, nel decreto di citazione per il giudizio di appello l'indirizzo indicato per la notifica risulta annotato come domicilio eletto dall'imputato; questi invece assume con il ricorso di avere eletto domicilio in altro luogo _ e cioè vico ..... ..... ..... Rapisarda 9 in Regalbuto _ con dichiarazione resa ai carabinieri di Regalbuto il 2 febbraio 2004.

La doglianza è infondata nei termini di seguito precisati. Va preliminarmente sottolineato che il ricorrente ha accennato alla elezione di un domicilio diverso da quello presso il quale è stata tentata, senza esito, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non ha offerto alcun elemento utile per l'individuazione in atti della elezione di domicilio evocata con il ricorso, né ha allegato all'atto di gravame copia del documento stesso, così venendo meno all'onere di autosufficienza del ricorso (cfr., "ex plurimis", Sez. 1, n. 6112 del 22 gennaio 2009 Ud. _ dep. 12 febbraio 2009 _ RV. 243225). La censura in esame risulta peraltro infondata anche sotto un ulteriore profilo. Pur a volere seguire la tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe "ipotizzabile una nullità della notificazione del decreto di citazione al ..... ..... ..... per il giudizio di appello, si verterebbe, senza alcun dubbio, in caso di nullità di ordine generale ma sanabile secondo l'indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte (anche con l'avallo autorevole delle Sezioni Unite); è stato infatti precisato che in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179, cod. proc. pen., non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione della citazione stessa, con la conseguenza che in tal caso trova applicazione la sanatoria di cui all'art. 184, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U., n. 119 del 27 ottobre 2004 Ud. _ dep. 7 gennaio 2005 _ imp. Palumbo, RV. 229539). Nel caso in esame, essendo stato il decreto di citazione per l'imputato notificato presso lo studio del difensore di fiducia, e tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore stesso e l'imputato, non può certo dirsi che detta notificazione sia stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; e poiché l'allora difensore di fiducia del ..... ..... ..... avvocato ..... ..... ..... comparve all'udienza del dibattimento di secondo grado del 7 ottobre 2008, nulla eccependo al riguardo come si rileva dal verbale di detta udienza, va affermata l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184, cod. proc. pen. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180, cod. proc. pen. (in termini, Sez. 5, n. 8826/2005, imp. Bozzetti ed altro, RV 231588). Secondo quanto prevede l'art. 182, cod. proc. pen., comma 2, infatti, "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo": sicché, essendo stato presente nel giudizio d'appello il difensore (di fiducia) del ricorrente, la (asserita) nullità doveva essere eccepita appunto dal difensore medesimo e non poteva dunque essere più dedotta in questa fase del giudizio (cfr. in termini: Sez. 5, n. 8826/2005, imp. Bozzetti ed altro, RV 231588, prima già citata).

Parimenti infondati sono il secondo ed il terzo motivo di censura, relativi ad asseriti vizi di motivazione in ordine alle valutazioni probatorie ed al nesso di causalità: devono qui intendersi integralmente richiamate le considerazioni già in precedenza svolte nell'esaminare le analoghe doglianze dedotte dai ricorrenti ..... ..... ..... e ..... ..... ..... Deve solo aggiungersi, con riferimento alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni di ..... ..... ..... (padre della parte offesa) che _ a prescindere dalla cd. "prova di resistenza" relativamente a dette dichiarazioni, i cui presupposti risultano sussistenti nella concreta fattispecie avuto riguardo alle acquisite risultanze probatorie esaminate dai giudici di merito _ la doglianza è priva di fondamento avendo la Corte territoriale evidenziato che ..... ..... ..... ispezionò personalmente il luogo in cui il figlio era stato precedentemente ferito (cfr. pagg. 10 e 16 della sentenza impugnata).

Merita invece accoglimento il quarto motivo del ricorso del ..... ..... .....

Nessun dubbio sussiste circa il ruolo del ..... ..... ..... quale committente dei lavori eseguiti dalla ditta di ..... ..... ....., posto che, per come precisato dalla Corte stessa, l'esecuzione di detti lavori fu affidata, dal primo al secondo, con contratto di appalto. Ed è stato altresì acclarato che ..... ..... ..... ricopriva il ruolo di "preposto" sul cantiere.

Orbene, con riferimento a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, già prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1996 era stata più volte affermata, nella giurisprudenza di legittimità, la riferibilità del dovere di sicurezza, oltre che al datore di lavoro _ di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche _ anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente stesso (cfr. ad esempio, Sez. 4ª, 17 gennaio 1986, Marafelli, RV 171888_91, appunto antecedente al D.Lgs. n. 626/1996). E, quasi dimostrando di aver voluto recepire le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, il legislatore ha poi specificamente introdotto l'obbligo di cooperazione tra committente ed appaltatore con il D.Lgs. n. 626/1994 (art. 7). Ed a tali principi e disposizioni di legge la Corte distrettuale, nella concreta fattispecie, si è evidentemente ispirata per dar conto del convincimento espresso circa la ritenuta colpevolezza del ..... ..... .....

Ciò posto in via di principio generale, mette conto sottolineare, tuttavia, che in presenza di un contratto di appalto _ ed a maggior ragione allorquando il committente dia in appalto non lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia il titolare, bensì lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, e l'appaltatore si avvalga anche dell'attività di un preposto, presente sul cantiere, come nel caso in esame _ non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, e non può quindi assolutamente prescindersi, ai fini dell'individuazione delle responsabilità penali in caso di infortunio, da un attento esame della situazione fattuale: e ciò al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. Muovendo da tali presupposti, questa Corte è più volte intervenuta enunciando principi finalizzati proprio ad evitare un indiscriminato e generalizzato coinvolgimento della figura del committente (una sorta di responsabilità oggettiva) in relazione ad infortuni riferibili a lavori oggetto di un contratto di appalto. Detto indirizzo interpretativo trova efficace espressione in plurime decisioni con le quali è stata in particolare sottolineata la necessità di una attenta disamina delle circostanze fattuali concernenti i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore, l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo: 1) "In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa; b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori" (Sez. 3, 20 gennaio 1992, n. 2329 RIV 189173: principio enunciato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1996, ma poi richiamato anche nel contesto motivazionale di Sez. 4, n. 8589 del 14 gennaio 2008 Ud. _ dep. 27 febbraio 2008 _ Speckenhauser e altro): dunque, anche quando non si ingerisce nella esecuzione dei lavori dati in appalto, il committente rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico_professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati; 2) "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contratto d'appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, nel qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore" (Sez. 4, n. 38824 del 17 settembre 2008 Ud. _ dep. 14 ottobre 2008 _ Raso ed altri, RV 241063); 3) nel caso di omissione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza prescritte, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), "il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi" (Sez. 4, n. 30857 del 14 luglio 2006 Ud. _ dep. 19 settembre 2006 _ RV 234828)_.

Nella concreta fattispecie, dal testo della sentenza impugnata è dato rilevare che è mancato, da parte della Corte territoriale, un approfondito e specifico esame proprio su circostanze fattuali rilevanti ai fini della individuazione di profili di colpa nella condotta del ..... ..... ..... in relazione ai principi di diritto appena ricordati: 1) nulla è stato detto in ordine alle capacità tecniche ed organizzative della ditta del ..... ..... ..... che, secondo il ricorso del ..... ..... ..... era iscritta presso la CCIAA di Enna: circostanza questa che, se accertata, rileverebbe in relazione al profilo di colpa concernente la "culpa in eligendo"; 2) neppure risulta se, ed eventualmente in quali termini, vi sia stata concreta ingerenza da parte del ..... ..... ..... nell'esecuzione dei lavori; 3) infine non sono state indicate circostanze da cui poter inferire che il ..... ..... ..... fosse consapevole non solo della presenza dei sacchi appoggiati al muretto di fronte alla sua abitazione, ma anche di ciò che quei sacchi contenevano (vale a dire una sostanza pericolosa).

Conclusivamente, in accoglimento del quarto motivo del ricorso del ..... ..... ..... l'impugnata sentenza deve essere annullata nei confronti del ..... ..... ..... stesso, con rinvio, per nuovo esame della relativa posizione, alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra ricordati. Ovviamente, la Corte stessa, ai fini della ritualità della notifica dell'atto di citazione al ..... ..... ..... per il giudizio di rinvio, verificherà l'elezione di domicilio dell'imputato, cui quest'ultimo ha fatto riferimento nel ricorso.

Quanto alla istanza di sospensione della condanna civile, appare opportuno lasciare qualsiasi valutazione al riguardo al giudice del rinvio, il quale potrà esaminare la questione anche sulla scorta dei peculiari apprezzamenti in fatto che caratterizzano la fase di merito, tenuto altresì conto della assoluta genericità dell'istanza così come formulata con il ricorso.

Per questi motivi

La Corte rigetta i ricorsi proposti da ..... ..... ..... e ..... ..... ..... e li condanna, ciascuno, al pagamento delle spese del procedimento.

Annulla la sentenza impugnata così come resa nei confronti di ..... ..... ..... e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Caltanissetta, altra sezione.

Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Agosto 2010 19:40