A2C - Consulenza tecnica specialistica News Sicurezza Novità: Atmosfere potenzialmente esplosive
Novità: Atmosfere potenzialmente esplosive
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Con Decreto Ministeriale del 29 aprile 2010 (in G.U. 31 maggio 2010, n. 125) il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato l'ISPESL a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE.

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 2010

Autorizzazione all'ISPESL, in Roma, al rilascio di certificazione CE per la direttiva 94/9/CE, relativa ad apparecchiature e sistemi di protezione ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (G.U. 31 maggio 2010, n. 125).

IL DIRETTORE GENERALE

per il mercato, la concorrenza, il consumatore,

la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3;

Vista l'istanza del 5 ottobre 2009, protocollo 5169, con la quale l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro _ ISPESL con sede in via Urbana, n. 167 _ 00187 Roma, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

 

Decreta:

 

Art. 1

L'ISPESL è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

_ apparecchi non elettrici;

_ componenti, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione:

_ gruppo I, categoria M1 e M2;

_ gruppo II, categorie 1, 2, e 3;

_ Allegato III (esame CE del tipo);

_ Allegato IV (garanzia della qualità della produzione);

_ Allegato V (verifica su prodotto);

_ Allegato VI (conformità al tipo);

_ Allegato VII (garanzia qualità prodotti);

_ Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);

_ Allegato IX (verifica di un unico prodotto).

Art. 2

L'ISPESL è tenuto ad inviare al Ministero delle sviluppo economico _ Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica _ Div. XIV _ ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico _ Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica _ Div. XIV.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

 


DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 2010


Autorizzazione all'ISPESL, in Roma, al rilascio di certificazione CE per la direttiva 94/9/CE, relativa ad apparecchiature e sistemi di protezione ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (G.U. 31 maggio 2010, n. 125).


IL DIRETTORE GENERALE

per il mercato, la concorrenza, il consumatore,

la vigilanza e la normativa tecnica


Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3;

Vista l'istanza del 5 ottobre 2009, protocollo 5169, con la quale l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro _ ISPESL con sede in via Urbana, n. 167 _ 00187 Roma, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;


Decreta:


Art. 1


L'ISPESL è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

_ apparecchi non elettrici;

_ componenti, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione:

_ gruppo I, categoria M1 e M2;

_ gruppo II, categorie 1, 2, e 3;

_ Allegato III (esame CE del tipo);

_ Allegato IV (garanzia della qualità della produzione);

_ Allegato V (verifica su prodotto);

_ Allegato VI (conformità al tipo);

_ Allegato VII (garanzia qualità prodotti);

_ Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);

_ Allegato IX (verifica di un unico prodotto).


Art. 2


L'ISPESL è tenuto ad inviare al Ministero delle sviluppo economico _ Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica _ Div. XIV _ ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.


Art. 3


1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico _ Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica _ Div. XIV.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

 

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 2010

 

 

Autorizzazione all'ISPESL, in Roma, al rilascio di certificazione CE per la direttiva 94/9/CE, relativa ad apparecchiature e sistemi di protezione ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (G.U. 31 maggio 2010, n. 125).

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

per il mercato, la concorrenza, il consumatore,

 

la vigilanza e la normativa tecnica

 

 

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

 

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

 

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

 

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

 

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3;

 

Vista l'istanza del 5 ottobre 2009, protocollo 5169, con la quale l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro _ ISPESL con sede in via Urbana, n. 167 _ 00187 Roma, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

 

Considerato che i risultati degli esami documentali soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

 

 

Decreta:

 

 

Art. 1

 

 

L'ISPESL è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

 

_ apparecchi non elettrici;

 

_ componenti, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione:

 

_ gruppo I, categoria M1 e M2;

 

_ gruppo II, categorie 1, 2, e 3;

 

_ Allegato III (esame CE del tipo);

 

_ Allegato IV (garanzia della qualità della produzione);

 

_ Allegato V (verifica su prodotto);

 

_ Allegato VI (conformità al tipo);

 

_ Allegato VII (garanzia qualità prodotti);

 

_ Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);

 

_ Allegato IX (verifica di un unico prodotto).

 

 

Art. 2

 

 

L'ISPESL è tenuto ad inviare al Ministero delle sviluppo economico _ Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica _ Div. XIV _ ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

 

 

Art. 3

 

 

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

 

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

 

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico _ Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica _ Div. XIV.

 

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Novembre 2010 20:09