A2C - Consulenza tecnica specialistica News Alimentare Reg. UE 1348/13: nuovi limiti ai produttori di olio di oliva
Reg. UE 1348/13: nuovi limiti ai produttori di olio di oliva
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olio

Dal 1° marzo 2014 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1348/2013. Tale regolamento modifica il n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti. Vengono così aggiornati i metodi di valutazione delle caratteristiche chimiche ed organolettiche degli oli e rivisti i valori limite relativi agli oli stessi, in conformità con il COI (Consiglio Olivicolo Internazionale).

 

La Commissione ritiene "necessario adeguare i valori limite relativi agli stigmastadieni, alle cere, all'acido miristico e agli alchil esteri degli acidi grassi e occorre modificare di conseguenza alcuni schemi decisionali che servono a verificare se un campione di olio di oliva è conforme alla categoria dichiarata. Occorre stabilire gli schemi decisionali relativi al campesterolo e al delta-7-stigmastenolo corredandoli di parametri più restrittivi, al fine di agevolare gli scambi e garantire l'autenticità degli oli, nell'interesse della protezione dei consumatori. È necessario sostituire il metodo di analisi relativo alla composizione e al contenuto di steroli, nonché alla determinazione dell'eritrodiolo e dell'uvaolo con un metodo più attendibile che comprenda anche i dialcoli triterpenici. È inoltre opportuno rivedere la valutazione organolettica degli oli di oliva e inserire un metodo che consenta di rilevare la presenza di oli vegetali estranei negli oli di oliva. Alla luce dell'evoluzione delle procedure relative ai controlli di conformità degli oli, occorre adeguare di conseguenza il metodo di campionamento dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva".

Si sottolinea l'importanza della valutazione sensoriale da parte di un Panel riconosciuto (art. 1, comma 2): "La verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte delle autorità nazionali o dei loro rappresentanti è effettuata da panel di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri.

Le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne conferma la classificazione.
Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato".

Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Agosto 2014 17:08