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DPR 74/13:Controlli obbligatori su impianti di climatizzazione
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CanalizzazioneCon l'entrata in vigore del DPR 74/2013 sono divenuti obbligatori i controlli periodici sulle pompe di calore con potenza termica maggiore di 12 kW. In particolare il decreto oltre a rendere obbligatorio il "libretto di impianti" per tutti gli impianti di climatizzazione invernale/estiva, ha reso obbligatorio anche il controllo della efficienza energetica di tali impianti.

L'articolo 3 del DPR 74/13 esplicita che: durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurata nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non devono essere minore di 26°C con 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Il mantenimento di tale temperatura è da ottenersi con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

La cadenza di tali controlli di efficienza energetica varia da 2 a 4 anni a seconda dei casi:

 Tipologia impianto Potenza termica (kW)  Cadenza (anni) 

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e ad assorbimento a fiamma diretta 

12<p<100   4 
 P>=100  2 
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico  P>=12 4
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica  P>=12  2 

 

Locale tecnicoQuesti controlli, le macchine che risultino essere caratterizzate da rendimenti inferiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di primo avviamento, riportati nel libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%; nella eventualità che i valori relativi al primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

Per maggiore chiarezza, si riporta integralmente l'art.8 del DPR74/13:

"

Art. 8. Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto.

3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.

5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.

6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto.

7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e).

9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

".

Il DPR 74/13, inoltre, ha introdotte le seguenti novità:

  • manutenzionedotazione del "libretto d'impianto" per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.
  • nuovi Valori massimi di temperatura durante la climatizzazione invernale ed estiva
  • nuovi criteri e requisiti per la delega del Terzo Responsabile
  • obbligo di dichiarazione da parte dell'installatore ed manutentore all'utente, su quali siano le operazioni di controllo e manutenzione da eseguire e con quale frequenza vadano eseguite.
  • obbligatorietà del trattamento delle acque sugl'impianti termici e sanitari
  • manutenzione e controllo impianti di climatizzazione estiva di Pn maggiore a 12 kW
  • nuove periodicità del controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
  • nuove modalità ispettive sugli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 27 Maggio 2015 15:27