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Il Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, prevede il potenziamento delle agevolazioni esistenti per interventi di risparmio energetico ed innalza al 110% la percentuale della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica. Gli interventi devono essere eseguiti da persone fisiche o da condomini o da cooperative di abitazioni a proprietà indivisa.
ATTENZIONE: Articolo di maggio 2020. Sono intervenuti diversi aggiornamenti!
Nell’eseguire i lavori devono essere rispettati i decreti:
- del 19/02/2007
- del 11/03/2008
- e del 26/06/2015.

Il nocciolo del decreto legge è l’articolo 119 che richiede che gli interventi permettano all’unità immobiliare di scalare 2 classi energetiche, secondo tre casistiche:
- l’isolamento dell’involucro edilizio, che ne modifichi almeno il 25% e fino a 60.000€ per ogni unità immobiliare.
- per i soli condomini, la sostituzione dell’impianto centralizzato, per un massimo di 30.000€.
- per la singola villetta unifamiliare, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un impianto a pompa di calore, ibrido o geotermico.
Rimanendo nell’ambito di queste 3 casistiche si può usufruire, in aggiunta, della detrazione del 110% anche per:
- impianti fotovoltaici,
- impianti solare termici
- la sostituzione degli infissi.
Occorre precisare che:
- è necessaria l’attestazione di un tecnico abilitato;
- non sono ancora disponibili le linee guida attuative;
- il termine è fissato al 31/12/2021.
Video di approfondimento:

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Settembre 2023 20:48 |